Marzo 25 2020 0Comment

IMPORTANTE: sintesi dei contenuti del DL che verrà emanato e chiarimenti in merito all’Ordinanza della Regione Lombardia

Il D.L. recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza

Il premier Conte, in una conferenza stampa in diretta Facebook, dopo la chiusura del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020, ha illustrato le misure contenute nell’ulteriore decreto legge, approvato nello stesso pomeriggio, al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19.

IL Decreto Legge NON è ancora in Gazzetta Ufficiale, pertanto quanto sotto indicato è redatto sulla base di bozze presenti in rete

Il Premier Giuseppe Conte ha cercato di spiegare gli equivoci sulla fine dello stato di emergenza

Il 31 luglio rappresenta la data finale dell’emergenza, dichiarata nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio u.s.

La data del 31.07.2020 riportata nel decreto legge, non è la data di termine delle misure di restrizione/prevenzione  ma è la data ipotizzata di ritorno alla normalità. Le restrizioni indicazioni di prevenzione verranno riviste con cadenza mensile.

La modulazione territoriale e/o temporale delle misure adottate

Il testo prevede che, per contenere e ostacolare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possono essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale oppure su tutto il territorio Italiano.

Tali disposizioni restrittive di prevenzione e protezione avranno una durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (fissato, come sopra indicato e come chiarito, al 31 luglio 2020), una o più tra le misure previste dal decreto medesimo.

L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione, in relazione all’evoluzione epidemiologica del virus in questione, ed in conformità ai criteri di adeguatezza specifica e ai principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Quali misure di restrizione ovverosia di prevenzione e protezione si possono applicare?

Il decreto legge elenca, all’articolo 1, comma 2, numero 28 restrizioni e regole, norme e regole già presenti nei DPCM o nelle Ordinanze Regionali.

Vi elenchiamo qui le 28 norme di prevenzione e protezione contenute nel Decreto Legge:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Procedure per l’adozione delle misure

Le misure in questione possono essere introdotte attraverso uno o più DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), su proposta del Ministro della Salute o dei presidenti delle Regioni interessate, ove riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora riguardino tutto il territorio nazionale.

È anche previsto che, nelle more dell’adozione dei DPCM, il Ministro della Salute possa introdurre le misure di contenimento mediante proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, ma solamente negli ambiti di propria competenza.

Ordinanze ancora operative

Le ordinanze ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 giorni.

Il raccordo Governo-Parlamento

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Le sanzioni

Il testo del Decreto Legge contempla tre tipi di violazioni e sanzioni.

Due, di natura amministrativa, in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale (articolo 650 C.P. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
  • nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il D.L. contiene anche una violazione  in ambito penale:

  • è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. Orbene la pena è contemplata all’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n° 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni

 

Oggi sono tutte le informazioni in nostro possesso, ricordiamo però che ieri Attilio FONATANA ha dichiarato [http://www.regioni.it/news/2020/03/24/coronavirus-fontana-nostra-ordinanza-valida-fino-a-nuovo-decreto-607957]:

Coronavirus, Fontana: nostra ordinanza valida fino a nuovo decreto

martedì 24 marzo 2020

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Milano, 24 mar. (askanews) – “”Finche non ci sarà un nuovo decreto legge, vale la nostra ordinanza””.

Lo ha assicurato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto a SkyTg24 delle nuove misure restrittive approvate in Lombardia per far fronte all’emergenza Coronavirus e dell’eventuale conflitto di competenza con il governo.

“”Ieri – ha chiarito il governatore lombardo – ho parlato con Boccia e mi ha detto che, secondo a una prima valutazione dei loro uffici, laddove la nostra ordinanza è più restrittiva del DPCM, allora vale la nostra ordinanza””.

Il problema, ha aggiunto Fontana, è che “”l’Italia è un Paese complesso”” e l’ordinanza attualmente in vigore in Lombardia potrebbe essere superata da un decreto legge del governo che, ha spiegato, “”è sicuramente un provvedimento di rango superiore”” e perciò “”ammazza tutto ciò che sta sotto.

Ma finché non ci sarà un nuovo decreto legge, vale la nostra ordinanza””.

Quindi ad oggi 25 marzo 2020 non essendo stato pubblicato il Decreto Legge in regione Lombardia valgono le prescrizioni del DPCM tranne dove l’Ordinanza della Regione è più restrittiva.

Fino all’emanazione del Decreto Legge per le attività si consiglia:

  1. di sospendere i cantieri secondo quanto indicato nel punto 15 dell’Ordinanza 514 del 21.03.2020 della Regione Lombardia
  2. di sospendere le attività degli Studi Professionali, alberghi e uffici pubblici non essenziali
  3. le attività non previste nel DPCM 22.03.2020 devono sospendere le attività
  4. per le attività ricomprese nel DPCM del 22.03.2020 devono:
  • applicare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • essere sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • essere applicati i protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
  • essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

IMPORTANTE:

Conferenza stampa di oggi 25.03.2020 di A. Fontana

 

Rimangono obbligatorie le altre prescrizioni sulle attività sportive ecc … riportate nei 27 punti della sopra citata Ordinanza della Regione Lombardia.


 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: COVID-19 – primo Decreto per riparto fondi CIG in deroga

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 24 marzo 2020, il Decreto Interministeriale 24/03/2020, con il riparto dei fondi alle Regioni, previsto dall’articolo 22 del Decreto n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in favore dei datori di lavoro privati.

Qualora la richiesta riguarda unità produttive, del medesimo datore di lavoro, site in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate.


In questo sito potete trovare tutte le disposizioni emanate in merito

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83060

barbara