Con un decreto del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2020 è stato pubblicato il 23° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dal dlgs n. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.
Il decreto ha lo scopo di aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII del D.L.gs 81/08 e, s.m.i. , nonché di rinnovare per 5 anni l’iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta.
Vi ricordiamo gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza in merito alla manutenzione
Ricordiamo che l’articolo 71, comma 11, del sopracitato Decreto Legislativo impone ai datori di sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII del decreto Legislativo 81/08 e, s.m.i., a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati.
Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti successivamente da un D.M. in vigore dal 23 maggio 2012 ovverosia il D.M. 11.04.2011.
Obblighi dei soggetti abilitati
Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto
interministeriale. Nel dettaglio, i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.
Ricordiamo inoltre che il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione e che tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base per l’idoneità dei soggetti abilitati.