Aprile 18 2025 0Comment

Formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e del datore di lavoro: il nuovo Accordo Stato Regioni è stato approvato

Il nuovo Accordo rappresenta una ristrutturazione completa della formazione in materia di sicurezza, accorpando norme precedenti, aggiornando contenuti e durate, introducendo requisiti più specifici per modalità a distanza e formatori, e rafforzando l’importanza della verifica dell’efficacia. Tuttavia, è fondamentale attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di applicare queste nuove disposizioni.

È cruciale sottolineare che, nonostante l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni n° 59 del 17 aprile 2025, questo nuovo Accordo NON è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sarà pubblicato appena dopo Pasqua

La sua piena operatività e applicabilità legale inizierà solo dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attesa la prossima settimana. 

Fino a quel momento, restano in vigore le disposizioni previste dagli Accordi precedenti (in particolare quelli del 21/12/2011, 22/02/2012, 07/07/2016).  

L’Accordo n° 59 del 17 aprile 2025 entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Premessa

La presente circolare ha lo scopo di illustrare le principali novità introdotte dal nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio Atti n° 59/CSR), siglato in data 17 aprile 2025, in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i..

Questo nuovo Accordo accorpa, rivisita e modifica i precedenti accordi in materia, definendo durata, contenuti minimi e modalità della formazione per diverse figure aziendali, le modalità di verifica dell’apprendimento e di efficacia della formazione, nonché i requisiti dei soggetti formatori.

Si sottolinea che il nuovo Accordo abroga i precedenti Accordi del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR e 223/CSR), del 22/02/2012 (Rep. 53/CSR), del 25/07/2012 (Rep. 153/CSR) e del 07/07/2016 (Rep. 128/CSR), fatte salve le disposizioni transitorie .

1. Figure Coinvolte e Principali Percorsi Formativi

L’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per le seguenti figure:

  • Lavoratori e figure equiparate
  • Preposti
  • Dirigenti
  • Datori di Lavoro (DL)
  • Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP)
  • Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP)
  • Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE)
  • Lavoratori, DL e Lavoratori Autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  • Operatori di attrezzature specifiche per cui è richiesta abilitazione (elencate nell’Allegato II dell’Accordo)

Di seguito una sintesi dei requisiti per le figure più comuni:

Schema 1: Formazione Lavoratori (Art. 37 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.)

Note:

  • La formazione specifica è legata all’esito della valutazione dei rischi .
  • Non include l’eventuale addestramento pratico .
  • Lavoratori non esposti a rischi produttivi (es. solo uffici) possono seguire il percorso a rischio basso .

Schema 2: Formazione Preposti (Art. 19 e 37 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.)

PREPOSTI
Requisito Accesso Durata Minima (Ore) Contenuti Principali Aggiornamento
Formazione Lavoratori completata 12 ore Ruolo/Obblighi/Responsabilità Preposto; Relazioni con altre figure; Tecniche comunicazione; Funzioni controllo (sovrintendere, vigilare, interrompere, informare, segnalare); Rischi specifici contesto; Gestione appalti. Biennale (6 ore)

Schema 3: Formazione Dirigenti (Art. 18 e 37 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.)

DIRIGENTI
MODULO Durata Minima (Ore) Contenuti Principali Aggiornamento
FORMAZIONE DIRIGENTI COMPLETA 12 ore Sistema legislativo; Soggetti prevenzione (ruoli, obblighi, responsabilità); Delega funzioni; Responsabilità penale/civile/amministrativa (D.Lgs. 231/01); Organi vigilanza; Modelli organizzazione e gestione (Art. 30, ISO 45001); Valutazione rischi; Gestione appalti/DUVRI; Comunicazione; Gestione emergenze. Quinquennale (6 ore)

Schema 4: Formazione Datore di Lavoro (Art. 18 e 37 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.)

DATORE DI LAVORO
MODULO Durata Minima (Ore) Contenuti Principali Aggiornamento
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO 16 ore Sistema legislativo; Ruolo DL; Soggetti prevenzione; Delega funzioni; Responsabilità penale/civile/amministrativa (D.Lgs. 231/01); Organi vigilanza; Misure tutela (Art. 15 e 30); Valutazione rischi (inclusi stress, genere, età, gravidanza); Gestione appalti/DUVRI; Gestione emergenze; Sorveglianza sanitaria; Formazione/Informazione; Modelli gestione volontari; Comunicazione. Quinquennale (6 ore)

Note: Per Dirigenti e DL che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un Modulo Aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore . L’aggiornamento dovrà coprire anche queste tematiche se pertinenti .

2. Aggiornamento della Formazione

L’Accordo ribadisce l’importanza dell’aggiornamento periodico, che deve focalizzarsi su evoluzioni normative, tecniche, organizzative e approfondimenti pratici, non su mere ripetizioni dei corsi base.

Schema 5: Frequenze e Durate Minime Aggiornamento

Figura Frequenza Durata Minima (Ore) Note
Lavoratori Quinquennale 6 ore O prima se cambiano rischi/mansioni o da verifiche efficacia.
Preposti Biennale 6 ore O prima se cambiano rischi/contesto. Aggiornamento include formazione per cambiamenti contesto.
Dirigenti Quinquennale 6 ore Include formazione per cambiamenti contesto.
Datore di Lavoro Quinquennale 6 ore Se formato per “Cantieri”, aggiornamento include tali temi.
DL-RSPP Quinquennale 8 ore Decorre da fine modulo comune. Include temi moduli specialistici se frequentati.
RSPP Quinquennale 40 ore Decorre da fine Modulo B comune. Distribuibili nel quinquennio.
ASPP Quinquennale 20 ore Decorre da fine Modulo B comune. Distribuibili nel quinquennio.
CSP / CSE Quinquennale 40 ore Come RSPP.
Lavoratori/DL/Autonomi in Ambienti Confinati/Sospetto Inquinamento Quinquennale 4 ore (Pratica) Illustrare modifiche normative/tecniche.
Operatori Attrezzature Abilitazione Specifica (All. II Quinquennale 4 ore (Pratica) Illustrare modifiche normative/tecniche.

Importante: Per le figure con ruolo “abilitante” (RSPP, ASPP, CSE/CSP, Operatori attrezzature specifiche), la mancata frequenza dell’aggiornamento quinquennale sospende la possibilità di esercitare la funzione fino al completamento dell’aggiornamento stesso.

Il credito formativo del corso base non si perde (entro 10 anni).

3. Modalità di Erogazione della Formazione

L’Accordo conferma e dettaglia le modalità di erogazione :

  • Presenza Fisica: Sempre consentita per tutti i corsi e aggiornamenti. Può includere formazione on the job o break formativi .
  • Videoconferenza Sincrona (VCS): Equiparata alla presenza fisica, eccetto per le parti pratiche/addestramento. È consentita per la maggior parte dei moduli teorici di formazione e aggiornamento (vedi tabella riassuntiva sotto). Richiede piattaforma idonea, verifica continua presenza, pc/tablet dedicato per discente .
  • E-learning (Asincrono): Consentito solo per specifiche parti/corsi (vedi tabella). Richiede piattaforma LMS conforme (es. SCORM), tracciabilità, tutoraggio .
  • Modalità Mista (Blended): Alterna formazione a distanza e in presenza .

Schema 6: Principali Modalità Erogazione Consentite (Sintesi da Tabella Accordo pagine 104-105)

Tipo Formazione/Aggiornamento Presenza Fisica VCS E-learning
Lavoratori – Formazione Generale
Lavoratori – Formazione Specifica

Solo Rischio Basso (e casi specifici R/PA)

Lavoratori – Aggiornamento
Preposti – Formazione / Aggiornamento No
Dirigenti – Formazione / Aggiornamento
Datore di Lavoro – Formazione / Aggiornamento
DL-RSPP – Formazione No
DL-RSPP – Aggiornamento
RSPP/ASPP – Modulo A
RSPP/ASPP – Modulo B / C No
RSPP/ASPP – Aggiornamento
CSP/CSE – Modulo Giuridico
CSP/CSE – Modulo Tecnico/Metodologico/Pratico No
CSP/CSE – Aggiornamento
Ambienti Confinati – Formazione / Aggiornamento No No
Attrezzature (Abilitazione) – Formazione / Aggiorn. No No
  1. Verifiche dell’Apprendimento e dell’Efficacia

L’Accordo conferma l’obbligo di verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi e aggiornamenti.

Le modalità variano (test, colloquio, simulazione, prove pratiche) a seconda del corso.

Introduce inoltre l’obbligo di verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Datore di Lavoro, con eventuale supporto RSPP, può usare metodi come analisi infortunistica pre/post formazione, questionari ai lavoratori, check-list di osservazione dei comportamenti sicuri.

  1. Soggetti Formatori e Docenti

La formazione deve essere erogata da soggetti qualificati: istituzionali (Ministeri, Regioni, ASL, INAIL, Università, Scuole, VVF, etc. ), accreditati dalle Regioni/PA, o altri soggetti come Organismi Paritetici e Associazioni Sindacali rappresentative con specifici requisiti.

Il datore di lavoro può organizzare direttamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, rispettando i requisiti dell’accordo e avvalendosi di docenti qualificati.

I docenti devono possedere i requisiti del DM 6 marzo 2013, salvo specifiche eccezioni (es. per attrezzature ], ambienti confinati).

  1. Disposizioni Transitorie e Riconoscimento Formazione Pregressa
  • Avvio Corsi Vecchio Regime: Possibile avviare corsi secondo le regole precedenti fino a 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (quindi fino ad aprile 2026) .
  • Formazione Datori di Lavoro: I DL devono completare la nuova formazione (Parte II, punto 3) entro 24 mesi dall’entrata in vigore (quindi entro  aprile 2027). Corsi per Datori di Lavoro  già erogati conformi sono riconosciuti.
  • Aggiornamento Preposti: Se l’ultimo corso/aggiornamento del preposto risale a più di 2 anni prima del (17? data di pubblicazione in GURI) aprile 2025, l’aggiornamento secondo le nuove regole (6 ore, biennale) va fatto entro 12 mesi (quindi entro aprile 2026) .
  • Formazione Lavoratori, Dirigenti, Preposti: La formazione pregressa secondo l’Accordo 21/12/2011 è riconosciuta con credito totale .
  • Formazione DL-RSPP, RSPP/ASPP, CSE/CSP: La formazione pregressa è riconosciuta secondo specifiche tabelle e condizioni riportate nell’Accordo (transitorie e Allegato III).
  • Ambienti Confinati e Attrezzature Nuove: La formazione per ambienti confinati e per le nuove attrezzature introdotte (carri raccoglifrutta, caricatori materiali, carriponte) va completata entro 12 mesi (quindi entro aprile 2026). Corsi già erogati conformi sono riconosciuti.
  1. Azioni Richieste

Si invitano tutte le funzioni aziendali competenti a:

  • Prendere visione completa del nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. atti n° 59/CSR del 17 aprile 2025. Accordo Rep. atti n° 59 CSR del 17 aprile 2025
  • Verificare lo stato della formazione e degli aggiornamenti di tutto il personale (Lavoratori, Preposti, Dirigenti, DL, RSPP/ASPP, Addetti attrezzature, etc.) alla luce dei nuovi requisiti di durata, contenuti e periodicità.
  • Pianificare tempestivamente gli eventuali adeguamenti formativi e gli aggiornamenti necessari, rispettando le scadenze previste dalle disposizioni transitorie.
  • Assicurare che la formazione venga erogata secondo le modalità consentite per ciascun percorso (Presenza, VCS, E-learning).
  • Verificare che i soggetti formatori esterni incaricati posseggano i requisiti previsti dall’Accordo.
  • Implementare o rafforzare le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

L’Ufficio Calvi Barbara resta a disposizione per eventuali

Colgo l’occasione di augurarvi BUONA PASQUA

Barbara 

admin