L’INPS ha fornito importanti chiarimenti e una proroga riguardanti l’esonero contributivo dell’1% (fino a un massimo di 50.000 euro annui) per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere.
Chi può beneficiare dell’esonero?
- Datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere rilasciata da Organismi di valutazione della conformità accreditati, riportante il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.
Come richiedere l’esonero?
- Utilizzare il modulo telematico “PAR_GEN” disponibile sul sito dell’INPS.
- Indicare la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione.
- Rettifica delle domande: I datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale possono rettificare i dati inseriti entro il 15 ottobre 2024, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.
Calcolo della retribuzione media mensile globale:
- La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
- Si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.
Elaborazione delle domande:
- Entro il 15 ottobre 2024: I datori di lavoro possono rettificare le domande erroneamente presentate.
- Dopo il 15 ottobre 2024: Tutte le domande in stato “trasmessa” saranno elaborate.
- Comunicazione dell’esito: L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Fruizione dell’esonero:
- Decorrenza: Dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa (36 mesi).
- Limite massimo: 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (codice fiscale).
- Codice di autorizzazione: “4R” (Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021).
- Riduzione proporzionale: In caso di insufficienza delle risorse stanziate (50 milioni di euro annui), l’esonero sarà ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari.
Ulteriori precisazioni:
- I datori di lavoro che hanno già presentato la domanda di esonero e sono in possesso di un certificato valido non devono ripresentare domanda. L’esonero sarà riconosciuto automaticamente per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
- I datori di lavoro che hanno indicato erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi beneficeranno dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa. L’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande.
- L’effettiva fruizione dell’esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.
Per maggiori informazioni:
- Consulta la circolare INPS n°137/2022. Esonero contributivo per i datori di lavoro n° 2844 del 13/08/2024
- PDR125_2022 – KPI parità