Agosto 28 2024 0Comment

Esonero Contributivo per la Parità di Genere: Chiarimenti e Proroga

L’INPS ha fornito importanti chiarimenti e una proroga riguardanti l’esonero contributivo dell’1% (fino a un massimo di 50.000 euro annui) per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere.

Chi può beneficiare dell’esonero?

  • Datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere rilasciata da Organismi di valutazione della conformità accreditati, riportante il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.

Come richiedere l’esonero?

  • Utilizzare il modulo telematico “PAR_GEN” disponibile sul sito dell’INPS.
  • Indicare la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione.
  • Rettifica delle domande: I datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale possono rettificare i dati inseriti entro il 15 ottobre 2024, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

Calcolo della retribuzione media mensile globale:

  • La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
  • Si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.

Elaborazione delle domande:

  • Entro il 15 ottobre 2024: I datori di lavoro possono rettificare le domande erroneamente presentate.
  • Dopo il 15 ottobre 2024: Tutte le domande in stato “trasmessa” saranno elaborate.
  • Comunicazione dell’esito: L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Fruizione dell’esonero:

  • Decorrenza: Dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa (36 mesi).
  • Limite massimo: 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (codice fiscale).
  • Codice di autorizzazione: “4R” (Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021).
  • Riduzione proporzionale: In caso di insufficienza delle risorse stanziate (50 milioni di euro annui), l’esonero sarà ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari.

Ulteriori precisazioni:

  • I datori di lavoro che hanno già presentato la domanda di esonero e sono in possesso di un certificato valido non devono ripresentare domanda. L’esonero sarà riconosciuto automaticamente per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
  • I datori di lavoro che hanno indicato erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi beneficeranno dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa. L’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande.
  • L’effettiva fruizione dell’esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

Per maggiori informazioni:

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