Dal 19 luglio 2026 scatta il divieto di distruzione per i prodotti di abbigliamento e calzature invenduti. Scopriamo le novità del Regolamento ESPR e le deroghe previste.
L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) segna una svolta storica per l’economia circolare in Europa. L’obiettivo è chiaro: promuovere il riutilizzo e il riciclo, riducendo alla fonte la mole di rifiuti generati dal settore della fast fashion per creare condizioni di parità tra le imprese.
Lo sapevi? Ogni anno in Europa si stima che tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili invenduti venga distrutto prima di essere indossato. Questo spreco genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂, un valore quasi equivalente alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021.
Il divieto e le scadenze
Il regolamento introduce il divieto di distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti (elencati nell’Allegato VII). Tale divieto si applicherà:
- Alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026.
- Alle imprese di medie dimensioni a partire dal luglio 2030.
Le aziende dovranno inoltre comunicare, attraverso un formato standardizzato, i volumi di beni invenduti scartati.
Queste norme sulla divulgazione sono già attive per le grandi imprese e lo saranno dal 2030 anche per le medie, garantendo trasparenza nel modo più semplice possibile e senza oneri amministrativi aggiuntivi.
Le Deroghe previste (Reg. delegato UE 2026/296)
In quali circostanze la distruzione sarà ancora consentita? I prodotti invenduti potranno essere distrutti solo al verificarsi di specifiche condizioni, purché l’impresa conservi la documentazione giustificativa per 5 anni e la metta a disposizione delle autorità competenti entro 30 giorni dalla richiesta.
- Sicurezza e Conformità: Il prodotto è pericoloso o inidoneo allo scopo in quanto non conforme al diritto dell’Unione o nazionale per motivi prescritti dalla normativa.
- Proprietà Intellettuale: Violazione accertata dei diritti di proprietà intellettuale, oppure quando il prodotto è soggetto a licenza o obbligo contrattuale giunto a scadenza che ne vieta il trasferimento.
- Impossibilità tecnica: Il prodotto è inadatto al riutilizzo in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere etichette, loghi o caratteristiche protette da diritti di proprietà intellettuale o considerate inappropriate.
- Danni irreparabili o Difetti: Il prodotto è danneggiato, deteriorato o contaminato in una fase della filiera e la riparazione non è fattibile o efficace in termini di costi. Inoltre, vale per i prodotti inidonei a causa di difetti di fabbricazione/progettazione non riparabili.
- Donazioni senza esito: Il prodotto è stato offerto in donazione senza trovare accettazione. Vale anche per prodotti già ricevuti in donazione da soggetti dell’economia sociale o preparati al riutilizzo dai gestori rifiuti che non trovano destinatari.
Quali prodotti rientrano nel divieto? (Allegato VII)
Il divieto si applica in maniera specifica ai seguenti articoli (riportati con codici NC):
- Abbigliamento e accessori: indumenti in cuoio/pelle, a maglia o uncinetto, o altri tessuti; inclusi cappelli, copricapi, retine per capelli e acconciature di vario materiale.
- Calzature: calzature impermeabili, calzature con suole e tomaie in gomma o plastica, e calzature in cuoio naturale o con tomaie in materie tessili.
“Il settore tessile è in prima linea nella transizione verso la sostenibilità, ma restano ancora delle sfide. I dati sullo spreco mostrano chiaramente la necessità di intervenire. Con queste nuove misure, il settore tessile sarà messo nelle condizioni di adottare pratiche sostenibili e circolari, rafforzando al contempo la nostra competitività e riducendo le dipendenze.”
– Jessika Roswall, Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva