Marzo 06 2026 0Comment

È stato pubblicato il MUD 2026. Scadenza prorogata al 3 luglio!

In base alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM 23 febbraio 2026, vi riportiamo qui di seguito gli adempimenti in merito al MUD 2026.

 

È stato pubblicato il MUD 2026. Scadenza prorogata al 3 luglio!

Gentili Clienti,

con la pubblicazione del DPCM 23 febbraio 2026 (G.U. n° 52 del 4 marzo 2026), è stato ufficialmente approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni relative ai rifiuti gestiti nel corso dell’anno 2025.

La novità di quest’anno non riguarda solo la modulistica, ma anche lo slittamento dei termini: la scadenza per la presentazione è fissata al 3 luglio 2026.

 

Di seguito le principali novità, dei soggetti obbligati e delle istruzioni operative.

 

La nuova scadenza

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge 70/1994, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Essendo avvenuta la pubblicazione il 4 marzo, il termine ultimo per l’invio telematico scade il 3 luglio 2026.

 

Le principali novità del MUD 2026: in pillole

Il nuovo modello recepisce le ultime evoluzioni normative e punta a una maggiore tracciabilità.

Ecco i punti cardine emersi dai documenti allegati:

  • Revisione della comunicazione rifiuti: Sono state apportate modifiche puntuali alle schede relative alla produzione di rifiuti, con l’obiettivo di allineare i dati alle nuove categorie di tracciabilità previste a livello europeo.
  • Sezione comunicazione semplificata: Resta la possibilità di utilizzare la modalità semplificata per i produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e per i quali non è stato utilizzato più di un modulo per ogni rifiuto.
  • Specifiche per i Comuni: Aggiornate le modalità di dichiarazione per i soggetti responsabili del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con particolare enfasi sulla raccolta differenziata e sulle percentuali di riciclo effettive.
  • Comunicazione veicoli fuori uso (ELV): Inserite nuove voci per una migliore distinzione tra i componenti destinati al riutilizzo e quelli avviati al recupero di materia.

Chi deve presentare il MUD? (soggetti obbligati)

L’obbligo di presentazione riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  1. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  2. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero/smaltimento) con più di 10 dipendenti.
  3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  4. Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  5. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

 

Modalità di presentazione e firma

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite i portali dedicati delle Camere di Commercio (Ecerved: www.mudtelematico.it, in data odierna – 6.5.26 – non è scaricabile il software, sicuramente lo sarà a breve, si ipotizza già alle fine delle prossima settimana).

  • Firma Elettronica: È obbligatorio l’uso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Business Key) intestato al legale rappresentante o a un delegato.
  • Diritti di Segreteria: Il versamento dei diritti (pari a 10,00 € per dichiarazione inviata telematicamente) deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA.
  • Comunicazione Semplificata: Questa è l’unica sezione che può essere compilata sul portale mudsemplificato.ecerved.it e inviata tramite PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it, previo pagamento del diritto di segreteria di 15,00 €.

 

Nonostante la proroga a luglio, la complessità delle nuove schede e la necessità di verificare la coerenza dei dati con il Registro di Carico e Scarico e i Formulari (FIR) suggeriscono di avviare subito la raccolta dei dati.

Vi ricordiamo inoltre che:

  • Le sanzioni per la mancata o incompleta presentazione del MUD possono variare da 2.600 € a 15.500 €.
  • In caso di ritardo non superiore ai 60 giorni, la sanzione è ridotta (da 26 € a 160 €).

Il nostro studio è a vostra disposizione per la verifica dei dati e per l’assistenza all’invio telematico.

Cordiali saluti,

 

 

Documentazione allegata:

  • DPCM 23 febbraio 2026 – Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche Tecniche Invio Telematico
  • Sintesi delle variazioni normative 2026

MUD 2026

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