Febbraio 11 2025 0Comment

Due nuovi interpelli ambientali al MISE: Batterie e ri(uti da batterie: i chiarimenti del Mase e Conglomerato bituminoso

Interpello sulle batterie: chiarimenti del MASE in risposta a Confindustria

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto in risposta a tre quesiti di Confindustria, accorpati in un interpello ambientale.

Batterie e rifiuti di batterie: i chiarimenti del MASE

In particolare, sono stati posti tre quesiti relativi a:

  • Qualificazione di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi;
  • Obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori;
  • Nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.

Interpello di Confindustria 16 ottobre 2024, n° 188610

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.

Il presente interpello, in particolare, attiene a una serie di quesiti riguardanti eventuali obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie, per utilizzo esclusivamente interno, in relazione alla normativa sulle batterie di rilevanza ambientale attualmente vigente.

Quadro normativo

Preliminarmente, si intende ripercorrere la normativa in commento sotto alcuni profili utili ad inquadrare la questione.

Come noto, la disciplina attualmente vigente specificamente relativa alle batterie è rappresentata dal d.lgs. n. 188/2008 (attuativa della Direttiva 2006/66/CE) e dal recente Regolamento (UE) 2023/1542 (che abroga la direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025). Il citato Regolamento, in particolare, è entrato in vigore il 17 agosto 2023, ma trova applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune disposizioni ad applicazione posticipata, come il capo VI (“Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VI e VIII”) e il capo VII (“Gestione dei rifiuti di batterie”), da applicare, rispettivamente, a decorrere dal 18 agosto 2024 e dal 18 agosto 2025.

Il citato D.Lgs. n° 188/2008 disciplina l’immissione sul mercato delle batterie (in particolare, il divieto di immettere sul mercato batterie contenenti sostanze pericolose), nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di batterie, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Esso prende in considerazione le seguenti figure:

  • “Produttore”: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
  • “Distributore”: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.

Per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all’interno del territorio della comunità, compresa l’importazione nel territorio doganale della comunità”.

I produttori di batterie sono soggetti ad una serie di obblighi, attinenti specialmente alla gestione delle batterie divenute rifiuti, tra cui finanziare un sistema di raccolta e trattamento delle batterie in grado di operare sull’intero territorio nazionale e iscriversi al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

Le “Linee guida per produttori” redatte dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, aggiornate al 6 novembre 2020, affermano che sono sicuramente escluse dalla qualifica di produttore le “imprese che importano pile e accumulatori per proprio utilizzo (utilizzatori finali) da Stati esteri (membri UE o non)”. Viceversa, sono produttori le “imprese con sede in uno Stato estero (sia membro UE che non) che esportano in Italia ad utilizzatori finali (sia privati che imprese) pile e accumulatori”.

Dunque, nel caso di importazione per uso personale, l’impresa importatrice andrebbe intesa come mero utilizzatore finale, mentre l’esportatore estero dovrebbe intendersi come produttore, tenuto ad iscriversi al Registro Nazionale Pile e Accumulatori e ad adempiere agli ulteriori obblighi di cui al D.Lgs 188/2008.

Per quanto concerne il Reg. (UE) 2023/1542, esso persegue l’obiettivo di “contribuire al funzionamento efficace del mercato interno, prevedendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevedendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti di batterie”.

La disciplina ivi dettata coinvolge l’intero ciclo di vita di una batteria, dalla fabbricazione alla gestione del rifiuto, e contempla le seguenti figure:

  • Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità;
  • Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo;
  • Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato;
  • Utilizzatore finale: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali;
  • Produttore: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:
    • è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio, oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;
    • è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;
    • è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti

Interpello ambientale 16.01.2025 – Nota di trasmissione

Interpello ambientale 16.01.2025 – Quesito

Interpello ambientale 16.01.2025 – Riscontro


Interpello sugli agglomerati bituminosi: chiarimenti del MASE sull’applicazione del D.M. n. 69/2018

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto in risposta a un interpello ambientale di Confindustria sulla corretta applicazione del D.M. n. 69/2018.

End of Waste di conglomerato bituminoso: i chiarimenti del MASE

Il tema riguarda l’applicazione del D.M. n. 69/2018 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; in particolare, è stato chiesto di «confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:

  • produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia, pari 97.870 t/a;
  • produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
  • utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a

per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali».

Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies D.Lgs. n. 152/2006

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i., al fine di ottenere dei chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n° 69.

Nel dettaglio, con il decreto ministeriale 28 marzo 2018 n° 69, è stato emanato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e, s.m.i.”. Il Regolamento con l’art 1 comma 1 stabilisce “criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto”. Tuttavia, viene fatta salva, all’art. 1, comma 2 la fattispecie, alla quale non si applica il regolamento de quo, del conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e, successive modifiche ed integrazioni.

Il ministero dell’Ambiente e del Territorio interviene nella disciplina con il regolamento 69/2018 anche – come evidenziato nei considerando del provvedimento – in ragione del fatto che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso .. e che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio.

Inoltre, il MITE riconosce che “sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”, a condizione che siano rispettati:

a) i requisiti tecnici di cui al regolamento 69/2018;

b) le disposizioni della normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

Il regolamento 69/2018 si inserisce in un quadro normativo di riferimento – D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. e DM 5/02/1998 – introducendo nuovi elementi:

a) in primis, introduce la definizione giuridica del rifiuto “conglomerato bituminoso” (art. 2 del DM 69/2018): il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

  1. da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
  2. dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Tale definizione integra – quale normativa speciale – l’art 183 del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. e completa la previsione di cui all’allegato 1 sub allegato 1 del DM 5/02/1998 che cita il conglomerato bituminoso al punto 7.6.

b) il secondo elemento di novità che il DM 69/2018 introduce è la definizione della materia prima e/o prodotto ottenuto dai processi di recupero del rifiuto con l’art 2 lett b): «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Interpello ambientale 10.02.2025 – Nota di trasmissione

Interpello ambientale 10.02.2025 – Quesito

Interpello ambientale 10.02.2025 – Riscontro

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