Febbraio 17 2026 0Comment

Disposizioni della Regione Lombardia per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto

Legge regionale 10 febbraio 2026 – n°5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto

 

Campo di Applicazione

La legge si applica a tutte le lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a silicati fibrosi (amianto), come definiti dall’art. 247 del D.L.gs. 81/08 e, s.m.i.. Nello specifico:

  • Riguarda le attività di demolizione o manutenzione in cui il datore di lavoro deve preliminarmente individuare la presenza di materiali contenenti amianto.
  • Interviene quando i rischi da polveri e fibre non possono essere evitati tramite misure di protezione collettiva o tecniche di prevenzione.

Entrata in Vigore

  • Le disposizioni della legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Considerando che il supplemento è datato 13 febbraio 2026, la norma è efficace dal 14 febbraio 2026.

Contenuti Tecnici

La norma classifica i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR) in base a tre livelli di concentrazione di polvere:

  • Polvere di primo livello: Include semimaschere filtranti FFP3 (uso limitato a esposizioni sporadiche e inferiori a 15 minuti), respiratori a ventilazione motorizzata TM2P/TH3P o filtranti TM3P con maschera a pieno facciale.
  • Polvere di secondo livello: Richiede respiratori filtranti a ventilazione alimentata TM3P (portata minima 160 l/min) o respiratori isolanti di classe 4 (portata minima 300 l/min).
  • Polvere di terzo livello: Prevede l’uso di respiratori isolanti di classe 4 (portata minima 300 l/min) o a pressione positiva, e indumenti protettivi ventilati a tenuta di particelle.
  • Manutenzione: È obbligatorio un test di adattabilità (fit-test) all’inizio dell’utilizzo e con cadenza almeno annuale. I dispositivi devono essere decontaminati dopo ogni utilizzo e controllati ogni 12 mesi.

Addestramento

  • Prima di utilizzare un APVR, è obbligatorio svolgere un addestramento specifico.
  • Tale addestramento deve essere erogato da un soggetto formatore accreditato con competenze definite dalla norma UNI 11719:2025, eventualmente in collaborazione con organismi paritetici.

Riferimenti Normativi

La legge si integra e rimanda a diverse normative nazionali e tecniche:

  • D.lgs. 81/2008: In particolare il Titolo IX, Capo III sulla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
  • Norme Tecniche UNI: Tra cui la UNI 11719:2025 per l’addestramento e i fit-test, la UNI EN 149:2009 (FFP3), la UNI EN 143:2021 (filtri P3) e le specifiche per i respiratori motorizzati e isolanti (UNI EN 12942:2024, UNI EN 14594:2018).
  • L.R. 17/2003 e PRAL: Per le funzioni di controllo e prevenzione svolte dalle ATS.

Classificazione Tecnica dei Respiratori (APVR)

La legge definisce tre livelli di protezione in base alla concentrazione di fibre di amianto e alla tipologia di lavoro:

  • Livello 1 (Esposizioni lievi/sporadiche):
    • Semimaschere filtranti FFP3 monouso (norma UNI EN 149:2009), utilizzabili solo per attività ESEDI (esposizioni sporadiche e di debole intensità) e per una durata massima di 15 minuti.
    • Respiratori a ventilazione motorizzata TM2P o TH3P (norma UNI EN 12942:2024).
  • Livello 2 (Esposizioni medie):
    • Respiratori a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, che garantiscano una portata minima di 160 l/min.
    • Respiratori isolanti a d’aria compressa (Classe 4) con portata minima di 300 l/min.
  • Livello 3 (Alte concentrazioni):
    • Respiratori isolanti a pressione positiva con portata superiore a 300 l/min.
    • Utilizzo obbligatorio di indumenti protettivi ventilati a tenuta di particelle.

Controlli, Manutenzione e “Fit-Test”

Il datore di lavoro è il responsabile diretto dell’efficienza dei dispositivi. La norma impone:

  • Fit-test (test di adattabilità): Deve essere eseguito all’inizio dell’utilizzo, con periodicità almeno annuale e ogni volta che l’utilizzatore subisce variazioni morfologiche (es. perdita/acquisto di peso o interventi chirurgici).
  • Decontaminazione: Obbligatoria dopo ogni utilizzo in locali o strutture separate per impedire la diffusione delle polveri.
  • Revisione: Un controllo generale del funzionamento deve avvenire ogni 12 mesi o dopo qualsiasi evento che possa averne alterato l’efficacia.
  • Tracciabilità: Le date di sostituzione dei filtri devono essere annotate nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie.

Il Ruolo delle ATS (Agenzie di Tutela della Salute)

Le ATS lombarde hanno il compito di vigilare sul rispetto di questa legge attraverso:

  • Verifica dei programmi di protezione: Controllo della corretta selezione dei DPI e della loro manutenzione.
  • Monitoraggio dell’addestramento: Verifica che il personale sia stato formato secondo la norma UNI 11719:2025.
  • Esame dei “Piani di Lavoro”: Controllo dei piani comunicati (ex art. 256 d.lgs. 81/08 e, s.m.i.) che presentano un impatto rilevante per la salute pubblica o dei lavoratori.

 

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