Luglio 29 2025 0Comment

Dal 1° settembre 2025 cambia la classificazione del piombo: nuove regole CLP e ADR per aziende e trasportatori.

Nuova Classificazione del Piombo: Impatti sulla Normativa ADR da Settembre 2025 

A partire dal 1° settembre 2025, la classificazione armonizzata del Piombo (Pb) subirà una modifica cruciale, con dirette conseguenze per la logistica e il trasporto su strada. L’aggiornamento, introdotto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (noto come 21° ATP), modifica il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e impone nuovi obblighi per la gestione di sostanze, miscele e rifiuti contenenti piombo.

Cosa Cambia: Le Nuove Soglie di Pericolosità

La novità principale è la classificazione di merci e rifiuti contenenti piombo come pericolosi per l’ambiente (Aquatic Chronic 1, H410) al superamento di soglie di concentrazione molto basse. La normativa distingue tra:

  • Piombo in polvere (diametro particelle < 1 mm): classificato pericoloso se presente in concentrazione ≥ 0,025%.
  • Piombo massivo (diametro particelle ≥ 1 mm): classificato pericoloso se presente in concentrazione ≥ 0,25%.

Questa classificazione si applica a un’ampia gamma di materiali, tra cui non solo prodotti commerciali ma anche rifiuti industriali come torniture, bave di stampaggio, cascami di barra, billette, pani di ottone e fanghi di lavorazione.

Chi è Coinvolto dalla Nuova Normativa?

L’aggiornamento ha un impatto trasversale su numerose filiere industriali. Le attività maggiormente interessate includono:

  • Produzione e Lavorazione: Aziende che producono, utilizzano o commercializzano piombo e le sue leghe (es. ottone).
  • Gestione Rifiuti e Rottami: Operatori specializzati nel recupero e trattamento di rottami metallici, sia come rifiuti che come materiali End of Waste (EoW).
  • Intera Filiera del Trasporto: Tutti i soggetti coinvolti nel trasporto su strada (speditori, caricatori, imballatori, trasportatori, scaricatori e destinatari) di materiali contenenti piombo sopra le nuove soglie.

Implicazioni per il Trasporto ADR

Con l’entrata in vigore della nuova classificazione, i trasporti di questi materiali ricadranno nel campo di applicazione della normativa ADR. Dovranno essere gestiti e identificati con la seguente designazione:

  • UN 3077 – MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., Classe 9, Gruppo di Imballaggio III.

Questo comporta l’obbligo di adottare una serie di misure tecniche e organizzative specifiche, tra cui:

  1. Formazione ADR: Tutto il personale coinvolto nelle operazioni di spedizione, imballaggio, carico, trasporto e scarico deve ricevere una formazione specifica e documentata.
  2. Documentazione di Trasporto: I documenti (DDT, formulario rifiuti) devono essere compilati correttamente, riportando tutte le diciture previste dalla normativa ADR.
  3. Imballaggi Omologati: È obbligatorio l’utilizzo di imballaggi omologati UN, idonei per il trasporto di materie pericolose.
  4. Equipaggiamento del Veicolo: I mezzi devono essere equipaggiati con pannelli arancioni (neutri o personalizzati), placche di pericolo e dotazioni di sicurezza individuali e collettive.
  5. CFP Conducente (Patente ADR): Il conducente del veicolo deve essere in possesso del Certificato di Formazione Professionale ADR.
  6. Nomina del Consulente ADR: Le imprese coinvolte (come speditore, caricatore, ecc.) hanno l’obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, salvo rientrare nei casi di esenzione previsti.

Cosa Fare Ora? Azioni Raccomandate

In vista della scadenza del 1° settembre 2025, è fondamentale agire tempestivamente. Si raccomanda a tutte le aziende potenzialmente coinvolte di:

  • Effettuare un’analisi interna: Mappare tutti i prodotti, le miscele e i rifiuti gestiti per verificare la concentrazione di piombo e determinare se rientrano nella nuova classificazione.
  • Valutare gli impatti operativi: Identificare quali trasporti saranno soggetti ad ADR e pianificare gli adeguamenti necessari.
  • Cercare consulenza specialistica: Rivolgersi a un Consulente ADR esperto per ricevere supporto nell’analisi, nella pianificazione e nell’implementazione delle misure tecniche, documentali e organizzative richieste.

admin