MUD 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: modello, novità e scadenza
In data odierna è stato pubblicato il nuovo SOFTWARE per la compilazione del MUD.
Per scaricarlo clicca qui oppure digita questo link (https://www.mudtelematico.it/Content/downloads/software/setup_mud2026.exe)
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2026 è stato pubblicato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 5 marzo 2026.
Il nuovo modello sostituisce integralmente quello approvato con il D.P.C.M. 29 gennaio 2025 e dovrà essere utilizzato per la dichiarazione dei rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno 2025.
Come previsto dalla normativa sul MUD, la pubblicazione avvenuta nel mese di marzo determina anche lo slittamento del termine ordinario di presentazione, che non è più fissato al 30 aprile ma viene calcolato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Struttura del MUD 2026 (il testo sottolineato indica un collegamento ipertesto)
Il decreto è corredato da diversi allegati tecnici che costituiscono parte integrante del modello dichiarativo. In particolare sono previsti:
Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione: Contiene le indicazioni operative per la compilazione delle varie sezioni della dichiarazione, con chiarimenti sui soggetti obbligati, sui codici da utilizzare e sulle modalità di compilazione delle schede.
Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata: Destinata ai produttori iniziali di rifiuti che possono utilizzare la modalità semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Allegato 3 – Modelli di raccolta dei dati: Comprende le schede e i moduli che compongono il modello dichiarativo vero e proprio (schede rifiuti, trasportatori, intermediari, impianti, ecc.).
Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica: Definisce le modalità tecniche per la trasmissione della dichiarazione tramite il sistema telematico delle Camere di Commercio.
Sintesi modifiche MUD 2026 – pdf
Principali modifiche introdotte nel MUD 2026
Rispetto al modello precedente, il MUD 2026 introduce alcune modifiche di carattere tecnico e di aggiornamento normativo, finalizzate principalmente ad allineare la dichiarazione con le nuove disposizioni sul tracciamento dei rifiuti e con la disciplina dell’End of Waste.
Aggiornamento della Scheda AUT
È stata aggiornata la scheda AUT, utilizzata per la comunicazione delle autorizzazioni degli impianti, al fine di migliorare la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai titoli autorizzativi.
Adeguamento terminologico alle definizioni RENTRI
Sono state aggiornate alcune diciture e definizioni contenute nelle istruzioni di compilazione, in particolare quelle relative allo stato fisico dei rifiuti riportate:
- nella scheda RIF
- nella Comunicazione rifiuti semplificata
Tali aggiornamenti sono stati effettuati per rendere il modello coerente con la terminologia utilizzata nel RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti introdotto dal Ministero dell’Ambiente.
Modifica della scheda “Materiali secondari”
La scheda relativa ai materiali secondari è stata aggiornata alla luce delle disposizioni introdotte dal:
- Decreto Ministeriale n. 127/2024 End of Waste rifiuti inerti
Tale regolamento disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per:
- rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione
- altri rifiuti inerti di origine minerale
in attuazione dell’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 152/2006.
L’aggiornamento della scheda consente quindi di raccogliere dati più coerenti con la nuova disciplina sulla produzione e l’utilizzo degli aggregati recuperati.
Aggiornamento della comunicazione “Rifiuti urbani e raccolti in convenzione”
È stata inoltre modificata la sezione relativa alla Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, con l’obiettivo di:
- migliorare il monitoraggio dei flussi di raccolta differenziata
- acquisire dati più precisi sulle modalità di raccolta
- tracciare in modo più puntuale il conferimento selettivo delle bottiglie in plastica
In particolare, il nuovo modello consente di monitorare meglio la raccolta effettuata tramite eco-compattatori, strumenti sempre più diffusi nei sistemi di raccolta differenziata.
Scadenza per la presentazione del MUD 2026
Considerata la data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (5 marzo 2026), il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a:
📅 3 luglio 2026
Entro tale data dovranno essere trasmesse le dichiarazioni relative ai rifiuti prodotti, trasportati, intermediati o gestiti nel corso del 2025.
La presentazione avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale delle Camere di Commercio, salvo il caso della comunicazione semplificata, che può essere inviata con le modalità previste dalle relative istruzioni.
In sintesi
- pubblicazione MUD: 5 marzo 2026
- riferimento normativo: D.P.C.M. 30 gennaio 2026
- anno di riferimento dei dati: 2025
- scadenza per l’invio: 3 luglio 2026
- aggiornamenti principali:
- adeguamento terminologia RENTRI
- aggiornamento scheda AUT
- modifiche alla scheda materiali secondari (End of Waste rifiuti inerti)
- aggiornamento comunicazione rifiuti urbani ed eco-compattatori
Scheda operativa – MUD 2026
Dichiarazione dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2025
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è lo strumento attraverso cui imprese ed enti comunicano annualmente alle Camere di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati, intermediati o gestiti.
Il MUD 2026 è stato approvato con il D.P.C.M. 30 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 5 marzo 2026, e riguarda i dati dell’anno 2025.
Scadenza di presentazione: 3 luglio 2026
Chi deve presentare il MUD
Sono obbligati alla presentazione del MUD i seguenti soggetti.
| Categoria | Obbligo MUD |
| Imprese ed enti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti | Sempre obbligati |
| Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione | Sempre obbligati |
| Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti | Sempre obbligati |
| Consorzi istituiti per il recupero o riciclo di particolari tipologie di rifiuti | Obbligo annuale |
| Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi | Sempre obbligati |
| Imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali con più di 10 dipendenti | Obbligati |
| Imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali con più di 10 dipendenti | Obbligati |
| Imprese che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento, fanghi e trattamenti delle acque | Obbligati |
Riferimento normativo principale: Decreto Legislativo 152/06 e, s.m.i., parte IV (normativa rifiuti).
Chi NON deve presentare il MUD
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione:
| Categoria | Motivo dell’esenzione |
| Imprese che producono solo rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali | Esenzione normativa |
| Imprese che producono solo rifiuti non pericolosi da attività di servizio | Esenzione |
| Imprese agricole con volume d’affari ≤ 8.000 euro | Esenzione |
| Imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi da attività industriali o artigianali | Esenzione |
| Professionisti e studi professionali | Generalmente esclusi |
| Produttori di rifiuti urbani | Gestione affidata ai Comuni |
Comunicazioni che compongono il MUD
Il MUD è composto da diverse sezioni dichiarative, che devono essere compilate in funzione dell’attività svolta.
| Comunicazione | Soggetti interessati |
| Comunicazione Rifiuti | Produttori, trasportatori, intermediari e gestori di rifiuti |
| Comunicazione Rifiuti Semplificata | Produttori iniziali che rispettano specifici requisiti |
| Comunicazione Veicoli Fuori Uso | Impianti autorizzati alla gestione dei veicoli fuori uso |
| Comunicazione Imballaggi | CONAI o soggetti obbligati |
| Comunicazione RAEE | Sistemi collettivi e centri di trattamento |
| Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione | Comuni e gestori del servizio pubblico |
| Comunicazione Produttori di AEE | Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
Quando è possibile utilizzare il MUD semplificato
La comunicazione rifiuti semplificata può essere utilizzata solo se il produttore:
- produce non più di 7 rifiuti
- utilizza non più di 3 trasportatori
- conferisce i rifiuti a non più di 3 destinatari
- compila solo la scheda produttore
Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, è necessario utilizzare il MUD ordinario telematico.
Modalità di presentazione
La dichiarazione deve essere trasmessa: esclusivamente per via telematica attraverso il portale delle Camere di Commercio.
Sistema di invio:
- piattaforma Unioncamere
- portale MUD Telematico
La comunicazione semplificata può essere inviata secondo le modalità indicate nelle istruzioni del modello.
Sanzioni per mancata o tardiva presentazione
L’omessa o incompleta presentazione del MUD comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 152/06 e, s.m.i..
| Violazione | Sanzione |
| Omessa presentazione | da circa 2.600 € a 15.500 € |
| Presentazione entro 60 giorni dalla scadenza | da 26 € a 160 € |