Febbraio 17 2023 0Comment

CONAI: Esportatori devono inviare entro 28 febbraio la richiesta esenzione contributo o di rimborso

Per gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata (“imballaggi pieni”), si ricorda che entro il 28 Febbraio 2023 vanno inviati al CONAI i moduli per la richiesta di esenzione dell’applicazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi esportati.
In particolare:

  • il mod. 6.5 CONAI per chi applica la procedura di esenzione semplificata ex-ante, con calcolo annuale di plafond di esenzione: con l’invio del modulo si comunica a CONAI il nuovo plafond da applicare nell’anno in corso, calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente (plafond = rapporto fra le tonnellate esportate e le tonnellate vendute di un imballaggio oppure fra il fatturato dovuto alle vendite estere e il fatturato totale). La comunicazione del nuovo plafond deve essere inviata entro il 28 febbraio anche ai propri fornitori con mod. 6.5 FORNITORI;
  • il mod. 6.6, contenente richiesta di conguaglio del contributo ambientale CONAI su materiali esportati nell’anno precedente, per chi applica la procedura di esenzione ordinaria ex-post;
  • il mod. 6.6 bis, per chi ha esportato imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import;
  • il mod. 6.10, per la richiesta di rimborso per il credito maturato da chi adotta procedura di compensazione import-export.

Per gli autoproduttori che hanno scelto di richiedere il rimborso ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/21 inerente gli sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al CONAI derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione di imballaggi e che hanno inviato entro il 31/12/22 la modulistica relativa alla stima dei quantitativi di imballaggi autoprodotti e dei relativi sfridi, è necessario presentare la richiesta di rimborso tramite modulistica CONAI da inviare entro il 28 febbraio 2023

Qui di seguito riportiamo gli estremi per iscriversi ad una webinair gratuta relativa alle novità della guida conai. Subito dopo inseriamo il testo delle PEC che il CONAI sta inviando in merito al all’argomento in oggetto.

 


Le novità della Guida al Contributo Ambientale Conai il 23 febbraio in un webinar

Il 23 febbraio alle ore 14:00 si terrà un webinar per la presentazione della nuova Guida al Contributo Ambientale CONAI.

L’obiettivo dell’incontro è presentare alle aziende un approfondimento dedicato alle novità introdotte dalla Guida Conai 2023.

È prevista infatti un’ampia sessione live di Q&A con i referenti CONAI, con l’obiettivo di rispondere alle più frequenti richieste di approfondimento e chiarimenti da parte delle imprese. In fase di iscrizione potrete anticipare eventuali quesiti a cui verrà data risposta durante l’evento.

Per iscriversi: webinar 23 febbraio – le novità della Guida Conai 2023

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo email indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.

Interverranno:

  • Luca Ruini, Presidente CONAI,
  • Simona Fontana, Responsabile Centro Studi per l’Economia Circolare CONAI,
  • Massimiliano Polizzi, Vice-Responsabile Area Consorziati CONAI – Ufficio Gestione Contributo,
  • Irene Piscopo, Referente Area Consorziati CONAI – Ufficio Gestione Contributo,
  • Andrea Briosi, Referente Centro Studi per l’Economia Circolare CONAI,
  • Francesco Paolo Capolupo, Referente Area Consorziati CONAI- Ufficio Gestione Contributo.

Modera l’evento Alessandro Bizzotto, Responsabile delle relazioni con la stampa e i media.


Gentile Consorziato (codice: xxxxxxxx),
Conai ritiene utile con la presente ricordare agli esportatori di imballaggi/merci imballate, che già si avvalgono delle procedure di esenzione/rimborso del contributo ambientale, alcune essenziali informazioni per la corretta e tempestiva presentazione dei moduli 6.5 (procedura ex-ante), 6.6 (procedura ex-post) o rimborso da Mod. 6.10.
In particolare, tra gli elementi essenziali da considerare, Vi ricordiamo quelli di seguito accennati, rinviando comunque alle più complete istruzioni che troverete on line al momento della compilazione di ciascun modulo nonché nella “Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2023” (paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 della parte “Adempimenti e procedure” e sezioni di interesse della parte “Modulistica”):
  • il termine per la presentazione – esclusivamente on line sul sito https://dichiarazioni.conai.org – dei moduli 6.5, 6.6 e rimborso da Mod. 6.10 a consuntivo dell’anno 2022, scade martedì 28 febbraio 2023; i moduli presentati entro il 30 marzo 2023 (vale a dire entro trenta giorni dal 28 febbraio 2023) non saranno respinti, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante;
  •  non saranno emessi documenti contabili dal Conai (né fatture né note di credito) per saldi di importo inferiore ad Euro 200,00 per materiale;
  • i dati relativi ai quantitativi di imballaggi esportati nonché quelli relativi ai fornitori degli stessi imballaggi devono essere inseriti nei moduli di esenzione tenendo conto, per i materiali carte e plastica, della esatta fascia contributiva e dell’importo unitario del contributo ambientale assolto;
  • a partire dal 1° gennaio 2019, la storica dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni e non agli imballaggi vuoti. Le fatture di acquisto di imballaggi vuoti del 2022 dovranno dunque riportare sempre l’importo del contributo ambientale o la dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. Infatti l’esenzione per l’esportazione d imballaggi spetta solo a condizione che gli stessi siano stati assoggettati a contributo ambientale al momento dell’acquisto;
  •  l’elenco dei fornitori da allegare ai moduli (6.5 6.6 o Rimborso da 6.10) deve comprendere:

ì) i riferimenti di tutti i fornitori di imballaggi vuoti e non solo di quelli presso i quali sono stati acquistati gli imballaggi esportati;

ìì) i riferimenti dei soli fornitori di merci imballate (imballaggi pieni) oggetto di esportazione;

  •  nei moduli non possono essere indicati tra i quantitativi di imballaggi esportati quelli ceduti in “triangolazione”; vale a dire consegnati all’estero per conto di clienti nazionali, spettando a questi ultimi il diritto ad avvalersi eventualmente dell’esenzione stessa;
  • per le cessioni di imballaggi vuoti/merci imballate effettuate nei confronti di clienti con sede in San Marino, è opportuno verificare prima con i clienti stessi (anche consultando eventualmente il numero verde Conai 800337799) se vi siano i presupposti per l’esenzione contributiva; infatti per le aziende di San Marino consorziate su base volontaria, non opera l’esenzione prevista per le altre aziende estere attesa la loro equiparazione – ai fini delle procedure consortili – agli altri consorziati nazionali;
  • per i consorziati che hanno aderito all’agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva», unitamente alla Dichiarazione Iva dell’anno di riferimento, è necessario allegare un prospetto esplicativo della quota, affluita nei quadri VE e VF di Gruppo, specificamente riferita alle aziende che presentano il modulo.
Ai soli consorziati che utilizzano la procedura di esenzione ex-ante (mod. 6.5), ricordiamo che per l’anno 2023:
  • per gli acquisti di imballaggi in plastica di Fascia A1.1 e A1.2 è possibile utilizzare la stessa percentuale di esenzione risultante per gli imballaggi in plastica di Fascia A1 al 31.12.2022;
  • per gli acquisti di imballaggi in plastica di Fascia B1.1 e B1.2 è possibile utilizzare la stessa percentuale di esenzione risultante per gli imballaggi di Fascia B1 al 31.12.2022;
  • per gli acquisti di imballaggi in plastica  d Fascia B2.1, B2.2 e B2.3, è possibile utilizzare la stessa percentuale di esenzione risultante per gli imballaggi di Fascia B2 al 31.12.2022.
Tuttavia, se disponibili dati analitici sui flussi di imballaggi collocati nelle nuove fasce 2023, è possibile, su base volontaria, utilizzare le percentuali di plafond di esenzione risultanti da tali dati analitici. In tale ultimo caso le aziende dovranno necessariamente compilare il modulo 6.5- Fornitori in formato pdf (disponibile sul sito Conai). Il Mod. 6.5 Conai dovrà essere comunque inviato attraverso il canale online.
Resta sempre salva per Conai la possibilità di eseguire ulteriori controlli anche dopo l’emissione dei titoli di credito/debito e/o l’erogazione dei rimborsi.
L’esatta osservanza delle istruzioni relative a ciascun modulo consentirà di accelerare i tempi di gestione della Vs. pratica e l’emissione dei conseguenti documenti contabili anche ai fini dell’erogazione dei rimborsi e/o della verifica di congruità della percentuale di esenzione da Voi determinata. Nel contempo consentirà di evitare la reiterazione di richieste di chiarimenti alla Vs. azienda da parte dei nostri incaricati, con reciproco risparmio di tempi e risorse, a vantaggio dunque del sistema consortile e della Vs. azienda.
Si comunica infine che la presente comunicazione è stata trasmessa anche alla Vs. PEC aziendale (laddove disponibile).
Per ogni ulteriore informazione o supporto in merito alla presente, Vi invitiamo a contattare il Nostro numero verde 800337799 o a scrivere all’indirizzo e-mail: esportazione@conai.org.

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