Marzo 07 2020 0Comment

CONAI: aumenta il contributo ambientale per gli imballaggi in carta e vetro. RIEPILOGO NOVITÀ

Rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno entrata in vigore dal 1° gennaio 2020

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.

Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore:

Acciaio 3,00 €/t
Alluminio 15,00 €/t
Carta 35,00 €/t dal 1° gennaio 2020
55,00 €/t dal 1° gennaio 2020 per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno 9,00 €/t dal 1° gennaio 2020
Plastica Fascia A: 150,00 €/t, Fascia B1: 208,00 €/t, Fascia B2: 436,00, Fascia C: 546,00 €/t dal 1° gennaio 2020
Vetro  27,00 €/t

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  • del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

Dal 1˚ gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata sempre con decorrenza dal 1˚ gennaio 2019. Consulta la circolare CONAI del 29.11.2018: Circolare_Conai_29_11_2018_sostitutiva_circ 25_6_2018_imb_vuoti

Inoltre le norme consortili prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

Aspetti fiscali

Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.

Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida_Contributo_CONAI_2020_Vol1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi) e la Guida_Contributo_CONAI_2020_Vol2 (Modulistica), con le novità contenute in questa edizione e il calendario degli adempimenti: Calendario_Guida_2020.

 

 

Aggiornamento delle procedure di esenzione e rimborso del Contributo per attività di esportazione con riferimento, in particolare, alla documentazione da allegare ai Moduli 6.5, 6.6, 6.6 Bis, Rimborso da 6.10

– Aumentata la soglia della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 3.000 a 4.000 € per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2019, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione;

– Il termine di presentazione dei Moduli  6.5 (esenzione “ex ante” per esportazione), 6.6 (esenzione “ex post” per esportazione), 6.6 Bis e Rimborso da 6.10 scade il 29 febbraio 2020 (che è da considerarsi come giorno non festivo e dunque perentorio);

– In caso di ritardo nell’invio del Modulo, contenuto entro i 30 giorni da tale scadenza (quindi, entro il 30 marzo 2020, anch’esso da considerarsi come termine perentorio), verrà comunque riconosciuto dal Conai un rimborso pari al 75% dell’importo spettante;

– L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente on line attraverso il sito web dedicato (https://dichiarazioni.conai.org).

 

L’introduzione di 4 nuove semplificazioni o aggiornamenti di procedure che interessano particolari flussi di imballaggi e/o aziende di piccole dimensioni

• Procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale CONAI – basata sul fatturato dell’anno precedente – riservata alle imprese di piccole dimensioni importatrici di imballaggi pieni;

• Aumento (raddoppio) delle soglie per l’”esenzione” e per la dichiarazione “annuale” del Contributo ambientale CONAI con contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione (se gli imballaggi immessi al consumo superano le 10 tonnellate);

• Procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale CONAI per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”, con conseguente aggiornamento del modulo 6.18;

• Procedura agevolata di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale CONAI già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti. Estensione (facoltativa) ai produttori che acquistano imballaggi o componenti di imballaggio a “completamento di gamma o dell’imballaggio”. La procedura agevolata può riferirsi solo ad imballaggi in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione (conseguente aggiornamento del modulo 6.24).

 

Novità in merito all’adesione al CONAI

• la modalità di invio esclusivamente on line sia per l’adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche con decorrenza dal 1° luglio 2020;

• le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

Per eventuali chiarimenti e richieste di supporto è disponibile il Numero Verde 800337799 nonché l’area “Contattaci” del sito Conai.

Variazione Contributo Ambientale_carta_vetro_marzo 2020_

barbara