Newsletter Calvi Barbara: L’Allerta REACH sulle Sostanze SVHC è stata aggiunta una nuova sostanza in data 05 novembre 2025
La sostanza è 1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE)
REACH e Candidate List: Cosa deve sapere e fare subito il vs ufficio acquisti, il vs RSPP ecc …
Il contesto normativo: La “Candidate List”
Il Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) impone a voi, come Utilizzatori a Valle, di garantire che l’uso delle sostanze sia sicuro. A tal fine, l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) pubblica costantemente un elenco cruciale: la Candidate List.
Cos’è una SVHC?
Le sostanze incluse sono le Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern): sono cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR) o molto persistenti e bioaccumulabili (PBT/vPvB).
Il segnale: L’inclusione di una sostanza qui significa che è sotto stretta osservazione e un futuro divieto (inclusione nell’Allegato XIV) è probabile.
Dove trovo l’informazione nella SDS?
La vostra bussola per la conformità è la Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Se utilizzate una miscela contenente una SVHC, cercatela qui:
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Sezione SDS |
Dettaglio da Verificare |
| Sezione 3 | Se la sostanza è presente in miscela in concentrazione $\ge$ 0,1% (p/p), deve essere riportata in questa sezione. |
| Sezione 15 | Deve essere indicato esplicitamente che la sostanza o i componenti della miscela sono inclusi nella Candidate List. È il punto di verifica finale. |
I vostri obblighi di Utilizzatori a Valle (Downstream Users)
L’inclusione di una sostanza nella Candidate List fa scattare obblighi legali immediati lungo tutta la catena di approvvigionamento, e voi, in quanto Utilizzatori a Valle, siete in prima linea.
In sintesi, dovete:
- Ricevere la Scheda Dati di Sicurezza (SDS): Il vostro fornitore ha l’obbligo di fornirvi la SDS, anche se in precedenza non era prevista, qualora la sostanza (in quanto tale o in miscela) sia inserita nella Candidate List in determinate concentrazioni.
- Articoli: Se acquistate o vendete articoli che contengono una sostanza della Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p):
- Dovete fornire ai vostri clienti e ai consumatori, su richiesta (entro 45 giorni per i consumatori), tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro.
- I produttori o importatori di tali articoli devono anche notificare la presenza della sostanza all’ECHA (Database SCIP).
- Principio di Sostituzione: Dovete adoperarvi per la sostituzione e/o la rimozione di queste sostanze dal mercato UE. Non c’è fretta come per quelle già in Allegato XIV, ma il principio è chiaro: cercate alternative più sicure.
Azione Immediata: a seguito delle nuova aggiunta (05.11.2025)
L’ECHA ha recentemente aggiornato la Candidate List con l’inserimento di 1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE), a partire dal 5 Novembre 2025.
Questa sostanza è classificata come vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) ed è comunemente usata come ritardante di fiamma.
Cosa dovete fare subito come Utilizzatori a Valle:
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Scenario |
Azione Richiesta |
| Sostanza/Miscela: | Verificare le SDS di tutti i prodotti che acquistate, specialmente quelli destinati ad essere ritardanti di fiamma, per identificare la presenza del DBDPE. |
| Articoli (es. plastiche, tessuti, componenti): | Se la sostanza è presente in un articolo in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p), scattano immediatamente due obblighi: |
| 1. Obbligo di Comunicazione (Art. 33 REACH): Informare immediatamente i vostri clienti professionali e, su richiesta (entro 45 giorni), il consumatore finale per garantire un uso sicuro. | |
| 2. Obbligo di Notifica (Database SCIP): Se siete produttori o importatori, dovrete notificare l’articolo nel database SCIP dell’ECHA. | |
| Strategia: | Iniziare la valutazione tecnica per individuare e implementare l’uso di alternative più sicure (Principio di Sostituzione). |
IMPORTANTE: non aspettate la prossima SDS aggiornata. Avviate subito un controllo proattivo nella vostra catena di fornitura.
Siamo a vostra disposizione per:
- Verificare la presenza di DBDPE (o di qualsiasi altra SVHC) nei vostri prodotti.
- Supportarvi nell’adempimento degli obblighi di comunicazione (Art. 33) e di notifica SCIP.
- Definire una strategia per la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti.
Non lasciate che l’inerzia trasformi un aggiornamento normativo in un costoso problema di non conformità.
Barbara Calvi e Team