Settembre 24 2024 0Comment
Ispettorato Nazionale del Lavoro

ARTICOLO DI INGENIO DAL TITOLO: Patente a punti in edilizia, come fare la domanda: tutto su autocertificazione e portale online

Fino al 31 ottobre è possibile inviare l’autocertificazione (modello allegato) via posta elettronica certificata, ma entro la stessa data sarà comunque obbligatorio accedere al portale dedicato completando l’invio della domanda, pena il non poter operare in cantiere dal 1° novembre. Specificati i dettagli della sospensione in caso di morte o infortunio grave.

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM n.132 del 18 settembre del Ministero del Lavoro contenente tutte le regole sulla patente a crediti in edilizia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è uscito, nella serata di lunedì 23/9, con una circolare (n.4/2024) che fornisce le prime indicazioni operative per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

 

Chi deve richiedere la patente a crediti

Si evidenzia, in primis, che la patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, esclusi coloro che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (come ingegneri e architetti). Anche le imprese straniere devono ottenere la patente, a meno che non abbiano un documento equivalente riconosciuto dall’autorità del Paese d’origine.

Per poter operare servono almeno 15 crediti.

Patente a Punti per la sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi

A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro. Tutte le informazioni di dettaglio in questo articolo!

Richiesta della patente: fino al 31 ottobre ok con autocertificazione via PEC

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l’altro, all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza.

Nella circolare n.4/2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro precisa però che, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

NB – La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Domanda sul portale online: obbligatoria entro il 31 ottobre

Quindi, se è possibile fino al 31/10 inviare il modello di autocertificazione via PEC, in ogni caso bisogna attivarsi per effettuare il processo sul portale dedicato.

Infatti, come evidenziato dall’INL, a decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo dedicato.

I passaggi sono questi:

  • accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
  • compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  • patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
    • Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
    • Punteggio di partenza (30 crediti).
    • Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).

Patente a crediti in edilizia, le regole: via dal 1° ottobre, si parte con 30 punti

La richiesta della patente a crediti va fatta online all’Ispettorato del Lavoro, ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni. Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.

Il sistema a crediti

Nella circolare si sottolinea che la patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100 crediti in base a diversi fattori, tra cui:

  • storicità dell’impresa (fino a 10 crediti per oltre 20 anni di iscrizione alla Camera di commercio);
  • assenza di decurtazioni: 1 credito ogni due anni senza violazioni, fino a un massimo di 20 crediti;
  • investimenti in sicurezza: fino a 30 crediti per attività o investimenti specifici, come la certificazione ISO 45001.

Decurtazione crediti

I crediti possono essere decurtati per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro (ad esempio, mancata elaborazione del DVR o mancanza di dispositivi di protezione individuale). In caso di infortuni gravi o mortali, l’Ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi.

Incidente mortale o grave: quando scatta la sospensione automatica

L’INL sottolinea che se un incidente sul lavoro causa la morte di un lavoratore, l’Ispettorato può sospendere cautelativamente la patente dell’impresa o del lavoratore autonomo coinvolto per un massimo di 12 mesi.

La sospensione è obbligatoria, salvo che l’Ispettorato non motivi adeguatamente che la sospensione potrebbe generare rischi maggiori per i lavoratori o per la pubblica incolumità.

In caso di inabilità permanente o menomazione irreversibile di un lavoratore, l’Ispettorato può adottare la sospensione dopo aver ricevuto un riconoscimento ufficiale dall’INAIL che attesti la gravità dell’infortunio. In alcuni casi di evidente gravità (come la perdita di un arto), la sospensione può essere disposta immediatamente, senza attendere il provvedimento formale dell’INAIL.

Prima di adottare il provvedimento, l’Ispettorato esamina le responsabilità dei soggetti coinvolti, che devono essere imputabili almeno a titolo di colpa grave.

Le indagini tengono conto dei verbali dei pubblici ufficiali che intervengono sul luogo dell’incidente e del nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva del datore di lavoro e l’evento infortunistico.

La sospensione può durare fino a 12 mesi, e la sua durata viene determinata in base alla gravità dell’infortunio, alle violazioni delle norme di sicurezza e all’eventuale recidiva dell’impresa.

Recupero dei crediti

Il recupero dei crediti decurtati è possibile attraverso l’adempimento di obblighi formativi o la realizzazione di investimenti in sicurezza, previa valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.

Sanzioni

L’INL evidenzia che operare senza patente, o con una patente con meno di 15 crediti, comporta sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.


LA CIRCOLARE OPERATIVA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI IN ALLEGATO.

Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024

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