Aprile 28 2026 0Comment
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Articoli tratti da mercipericolose: SDS e 231; microplastiche, REACH e solventi aprotici

Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 segna un’evoluzione decisiva nel valore giuridico della scheda dati di sicurezza (SDS), soprattutto con riferimento alla posizione del fornitore di una sostanza o miscela pericolosa. Ciò che emerge con chiarezza è il passaggio da un obbligo informativo a un vero e proprio presidio penalmente rilevante.

La direttiva introduce un approccio che sanziona penalmente anche le omissioni rispetto agli obblighi di legge quando si verificano danni alle persone o all’ambiente.

In questo scenario, il fornitore assume un ruolo centrale: è il principale responsabile della qualità, completezza e trasmissione delle informazioni contenute nella SDS e, in particolare, di quelle che si riferiscono alle normative concernenti le sostanze chimiche correlate a reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

Per il fornitore, la scheda dati di sicurezza non è più solo un documento tecnico, ma uno strumento attraverso cui si realizza la valutazione e comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente. Un errore, un’omissione o un ritardo nella sua trasmissione possono tradursi in una responsabilità penale, soprattutto se tali carenze contribuiscono a generare danni significativi alle persone o all’ambiente.

Questo rafforzamento si innesta perfettamente nei principi espressi dalla Cassazione penale, secondo cui la responsabilità dell’ente dipende dalla concreta efficacia dei presidi organizzativi adottati. In tale ottica, la gestione delle SDS da parte del fornitore diventa un indicatore chiave dell’idoneità del Modello 231.

La Corte ha chiarito che il Modello 231 non deve contenere il dettaglio tecnico, ma deve garantire che gli strumenti operativi – come appunto le schede dati di sicurezza – siano correttamente predisposti, aggiornati e utilizzati. Ne deriva che il processo di redazione e consegna della SDS rientra tra i protocolli sensibili che il modello deve presidiare.

Per il fornitore, la mancata o inadeguata gestione della SDS può rappresentare una carenza organizzativa rilevante, idonea a fondare la responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 relativamente ai danni provocati presso la sede operativa del cliente e connessi alla violazione commessa. Non è più sufficiente dimostrare di aver formalmente predisposto il documento ma è necessario provare che esso sia corretto, aggiornato e realmente trasmesso ai destinatari.

La scheda dati di sicurezza diventa quindi, per il fornitore, una leva strategica di compliance, un documento che deve essere integrato nei flussi informativi aziendali, nei controlli interni e nelle attività dell’Organismo di Vigilanza.

In conclusione, dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203, il fornitore di prodotti chimici pericolosi diventerà il garante della corretta informazione sul rischio nella supply chain e la SDS trasmessa al cliente si trasformerà così in uno strumento probatorio fondamentale, capace di dimostrare – o di escludere – la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Per approfondimenti sulla redazione e consegna di SDS a prova di 231 potete scrivermi.

Dott. Chim. Gabriele Scibilia


REACH: obbligo di comunicazione delle informazioni sulle microplastiche

Entro il 31 maggio 2026 scatta un nuovo obbligo di comunicazione previsto dal regolamento Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di microplastiche.
I fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici dovranno trasmettere all’ECHA specifiche informazioni relative all’anno civile precedente.

L’adempimento riguarda, in particolare, le microparticelle sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali, come stabilito dall’allegato XVII, voce 78, punto 11.

Le informazioni da comunicare includono una descrizione degli usi delle microparticelle, indicazioni generiche sull’identità dei polimeri impiegati e una stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto.

A partire dal 2027 l’obbligo sarà esteso anche ad altri fabbricanti e utilizzatori a valle industriali.
Si tratta di un adempimento annuale che richiede alle aziende un’attenta raccolta e gestione dei dati, con un impatto operativo rilevante sui processi di produzione, logistica e controllo ambientale.


REACH: elenco aggiornato delle autorizzazioni delle sostanze

In data 1° aprile 2026 la Commissione Europea ha pubblicato l’elenco delle decisioni di autorizzazione REACH adottate sulla base dell’articolo 64, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

L’elenco riguarda le sostanze incluse nell’allegato XIV del regolamento, per le quali gli operatori economici hanno richiesto l’autorizzazione per specifici usi. Come previsto dal REACH, tali sostanze non possono essere utilizzate dopo la cosiddetta sunset date in assenza di autorizzazione concessa per gli usi richiesti.

Il documento include anche i riferimenti alla documentazione delle domande di autorizzazione valutate dai comitati dell’ECHA, in particolare il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC), i cui pareri costituiscono la base tecnica per le decisioni della Commissione.

L’aggiornamento rappresenta uno strumento utile per le imprese per verificare lo stato autorizzativo delle sostanze utilizzate, valutare la continuità degli usi lungo la catena di approvvigionamento e monitorare l’evoluzione delle decisioni regolatorie su sostanze critiche.


REACH: ECHA pubblica la nuova guida sulle restrizioni per i solventi aprotici

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato la nuova guida How to comply with REACH Restrictions 71, 76, 80 and 81, rivolta agli utilizzatori dei seguenti solventi aprotici:

  • 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)
  • N,Ndimethylformamide (DMF)
  • N,N-dimethylacetamide (DMAC)
  • 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP)

Il documento fornisce indicazioni operative per l’applicazione delle restrizioni previste dall’allegato XVII del regolamento REACH, con particolare attenzione al controllo dell’esposizione dei lavoratori, ai valori DNEL, alle buone pratiche di gestione del rischio e all’integrazione con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in Italia D. Lgs. 81/2008). La guida aggiorna e amplia il precedente documento redatto esclusivamente per il NMP, includendo le più recenti restrizioni introdotte per il DMF, DMAC e NEP.

 

Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche https://echa.europa.eu/

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