Facciamo riferimento alla circolare del 18 giugno e alla successiva comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per fornire una guida completa sull’Accordo Multilaterale M366. Questo accordo offre una deroga eccezionale, valida fino al 31 agosto 2027, per il trasporto su strada di leghe metalliche contenenti piombo , consentendo di non applicare in toto la rigorosa normativa ADR.
L’obiettivo è semplificare le spedizioni, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e prevenzione del rischio ambientale.
- Ambito di applicazione della deroga
La deroga è strettamente limitata a:
- Tipologia di materiale: Si applica esclusivamente a leghe metalliche contenenti piombo, con una specifica enfasi sulle leghe che presentano scarsa solubilità in acqua.
- Pericolosità: Le leghe devono essere classificate con l’unico pericolo di essere pericolose per l’ambiente (Classe 9, UN 3077). Non devono presentare caratteristiche di pericolo riconducibili ad altre classi ADR (ad esempio, non devono essere infiammabili, corrosive, tossiche, ecc.).
- Ambito geografico: L’accordo si applica unicamente ai trasporti nazionali in Italia o tra l’Italia e gli altri Paesi firmatari. Attualmente, l’accordo è valido per i trasporti che avvengono tra Italia, Slovenia e Francia. Per l’elenco aggiornato dei Paesi firmatari, è fondamentale consultare il sito ufficiale dell’UNECE o il sito del MIT.
- Requisiti operativi obbligatori per il trasporto
Per poter usufruire della deroga, devono essere rispettate scrupolosamente tutte le seguenti condizioni:
- Imballaggio e confezionamento:
- Materiale confezionato: Le leghe, se imballate, devono essere contenute in imballaggi, IBC (recipienti intermedi per il trasporto alla rinfusa) o grandi imballaggi che siano a tenuta di polvere e resistenti all’acqua. In alternativa, devono essere dotati di un rivestimento interno (liner) che garantisca le stesse proprietà di tenuta. Lo scopo è prevenire la dispersione di polveri fini e la lisciviazione del piombo in caso di contatto con l’acqua.
- Materiale alla rinfusa: Se il trasporto avviene alla rinfusa, i veicoli o i contenitori utilizzati (ad esempio, cassoni, vasche, cisterne) devono essere completamente chiusi e a tenuta stagna, progettati in modo da impedire la fuoriuscita di polveri e l’ingresso di acqua. Ciò corrisponde ai requisiti dei codici VC1 e VC2 del capitolo 7.3 dell’ADR, che richiedono veicoli coperti a tenuta stagna e dotati di misure per prevenire perdite del contenuto.
- Documentazione:
- Copia dell’accordo: Durante l’intero tragitto, una copia fisica o digitale dell’Accordo Multilaterale M366 deve essere sempre presente a bordo del veicolo. Questo documento è la prova legale che il trasporto sta avvenendo in regime di deroga.
- Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti
Se anche una sola delle condizioni sopra elencate non può essere soddisfatta, la deroga non è applicabile. In questo caso, le leghe metalliche devono essere classificate e trasportate come merce pericolosa a tutti gli effetti, con la denominazione esatta UN 3077 – MATERIA SOLIDA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, N.A.S., rispettando integralmente le disposizioni ADR relative a:
- Documento di trasporto
- Etichettatura dei colli e marcatura
- Placcatura del veicolo
- Formazione dei conducenti (patentino ADR)
- Equipaggiamento di bordo
È essenziale che le aziende valutino attentamente la loro capacità di rispettare tutte le prescrizioni dell’accordo prima di optare per la deroga. La scelta del regime di trasporto sbagliato può comportare sanzioni amministrative e rischi per la sicurezza.
Adempimenti per le Imprese: Trasporto di Leghe Metalliche con Piombo (Accordo M366)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso operativo l’Accordo Multilaterale M366, che consente alle imprese di trasportare leghe metalliche contenenti piombo con una deroga temporanea alle norme ADR. Questa deroga è valida fino al 31 agosto 2027.
Per poter beneficiare di questa agevolazione, le imprese devono rispettare precisi adempimenti.
- Verifica del Materiale e del Contesto
- Identificazione del materiale: Accertarsi che il materiale sia una lega metallica contenente piombo e che il suo unico pericolo sia quello ambientale. Non deve rientrare in altre classi di pericolo ADR.
- Ambito del trasporto: La deroga si applica solo a trasporti nazionali (in Italia) o tra i Paesi firmatari dell’accordo (attualmente Italia, Slovenia e Francia).
- Adempimenti per il Trasporto
- Imballaggio: Se il materiale è in colli, gli imballaggi (inclusi IBC e grandi imballaggi) devono essere a tenuta di polvere e resistenti all’acqua. In alternativa, devono essere dotati di un rivestimento interno con le stesse caratteristiche.
- Trasporto alla rinfusa: Se il trasporto avviene alla rinfusa, il veicolo o il contenitore deve essere chiuso e resistente per impedire fuoriuscite di polvere o infiltrazioni d’acqua. Questo corrisponde ai requisiti dei codici VC1 e VC2 previsti dall’ADR.
- Documentazione: È obbligatorio avere a bordo del veicolo una copia dell’Accordo Multilaterale M366 per tutta la durata del trasporto.
- Rifiuti: Attenzione
L’Accordo M366 non si applica ai rifiuti. Se l’impresa deve trasportare scarti o rifiuti ferrosi contenenti piombo, deve seguire la normativa specifica sui rifiuti. Questo significa:
- Classificare il rifiuto con il codice CER corretto.
- Affidare il trasporto a un’azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Utilizzare obbligatoriamente il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).
In sintesi: l’Accordo M366 rappresenta un’opportunità di semplificazione per il trasporto di leghe metalliche in quanto prodotto, a patto di rispettare rigorosamente le condizioni di imballaggio e documentazione. La gestione dei rifiuti, invece, richiede il pieno rispetto delle normative dedicate e non ammette deroghe.