In data 14 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 14 novembre 2024, n° 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n° 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), la quale, con modifiche, ha convertito in legge il recente Decreto 16 settembre 2024 n° 131 rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Per quanto di competenza, si riporta quanto previsto dall’articolo 14 bis comma 7 del suddetto decreto (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d’infrazione n° 2024/2142 e 2024/2097): “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e, s.m.i..”
Altresì, al successivo comma 10 è espressamente previsto che “10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n° 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati”;”.
AI sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n° 65”, deve ritenersi abrogata.
In accordo con tale recente previsione, lo scrivente Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.
Si precisa che, qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.
Si ricorda che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Link imortanti: https://www.cdcraee.it/
https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2024/11/nota-di-chiarimento-166.2024.pdf