Introduzione:
Con l’approvazione del decreto Milleproroghe (Legge 21 febbraio 2025), è stata disposta una proroga di 60 giorni per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Il nuovo termine per adempiere a questo obbligo è fissato al 14 aprile 2025. Questa estensione interessa un’ampia platea di soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, tra cui operatori del settore, imprese di trasporto e produttori con più di 50 dipendenti. Analizziamo nel dettaglio le implicazioni di questa proroga e le regole operative che rimangono in vigore.
Dettagli della Proroga (riguarda solo chi doveva iscriversi tra il 15.12.2024 e il 13.02.2025):
- Base Legislativa:
- La proroga è stata inclusa nel decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024), convertito in legge il 21 febbraio 2025.
- L’efficacia della proroga è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del Milleproroghe.
- Questo significa che c’è una ufficializzazione che necessita di un ulteriore passaggio, per dare il via ufficiale alla proroga.
- Nuova Scadenza:
- Il termine per l’iscrizione al RENTRI è stato posticipato dal 13 febbraio 2025 al 14 aprile 2025.
- Soggetti Interessati:
- Operatori della gestione dei rifiuti.
- Imprese di trasporto rifiuti.
- Produttori con oltre 50 dipendenti.
- Registri di Carico e Scarico e Formulari FIR:
- Nonostante la proroga per l’iscrizione, NON è chiaro se i nuovi modelli di registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), operativi dal 13 febbraio 2025, rimangono in vigore.
- Questa situazione crea forte incertezza, considerando che migliaia di operatori hanno già adottato i nuovi modelli dal 13 febbraio. 2025.
-
Dettagli della Procedura e Possibili Criticità:
- Il MASE ha tempo fino al 27 marzo 2025 (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) per emanare il DM.
- Il DM dovrebbe prorogare “ex post” il termine del 13 febbraio al 14 aprile 2025 (120 giorni dal termine del 15 dicembre 2024).
- Un potenziale scenario critico: in caso di applicazione della norma, gli operatori potrebbero essere costretti a ritornare ai modelli cartacei del 1998 per un breve periodo (dal 27 marzo al 14 aprile), per poi riprendere con i nuovi modelli dal 15 aprile.
Implicazioni:
- Questa procedura complessa e potenzialmente retroattiva crea notevole disagio e incertezza per gli operatori del settore.
- la possibilità di dover tornare ai modelli cartacei per un breve periodo di tempo creerebbe notevoli problemi di gestione.
Cosa Resta Invariato:
- Regime Sanzionatorio:
- Il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle normative RENTRI non ha subito modifiche.
- Digitalizzazione della Tracciabilità:
- Le infrastrutture tecnologiche hanno supportato il cambiamento, ma l’adeguamento dei processi aziendali è cruciale.
Conclusione:
La proroga di 60 giorni offre un’opportunità preziosa per completare l’iscrizione al RENTRI, ma non deve distogliere l’attenzione dagli obblighi operativi già in vigore. La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti è un processo irreversibile, e le aziende devono adeguarsi tempestivamente per evitare sanzioni e garantire la conformità alle normative.
Testo della Legge 21 febbraio 2025:
All’articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 -bis . Ai fini dell’operatività del Registroelettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
DL 27 dicembre 2024 n° 202 coordinato L. di conversione 21 febbraio 2025 n° 15
Milleproroghe 2025 – Proroghe ambientali Note Rev. 0.0 2025
RENTRI – Pubblicata video guida sull’obbligo di geolocalizzazione per il trasporto de rifiuti pericolosi
Oggetto: Geolocalizzazione Rifiuti Pericolosi: Disponibile Video Guida e Scadenza 31 Dicembre 2025
Importante Aggiornamento per i Gestori Ambientali:
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali comunica che è ora disponibile una video guida dettagliata sulla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, concernente l’obbligo di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Video Guida Disponibile:
- Per accedere alla video guida, clicca qui: [Inserire il link]
Cosa Troverete nella Video Guida:
- Una panoramica chiara e sintetica delle novità introdotte dalla delibera.
- Istruzioni precise sull’attestazione della presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli a motore.
- Indicazioni sulla procedura di invio dell’autodichiarazione tramite il portale AGEST.
Scadenza Imminente: 31 Dicembre 2025
Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2025, tutte le imprese iscritte al RENTRI e alla categoria 5 dovranno certificare la presenza di sistemi di geolocalizzazione sui propri veicoli.
Come Effettuare la Certificazione:
- La certificazione avviene tramite un’autodichiarazione sul portale AGEST.
- L’autodichiarazione deve essere inviata dal legale rappresentante dell’azienda.
- Il documento deve contenere i dati necessari per identificare univocamente l’azienda e i veicoli.
Per visionare la deliberazione o il video clicca sui titoli di cui sotto