Aprile 15 2021 0Comment

Rischi e vizi delle attrezzature da lavoro

Articolo del 06 Aprile 2021 di Erika Camilletti

L’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e, s.m.i. dà indicazioni agli organi di vigilanza (ASL/ARPA) su come operare nel caso di situazioni di rischio riscontrate durante l’utilizzo di attrezzature marcate CE; per le quali si può ipotizzare la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, requisiti previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

Ad esempio, in presenza di una macchina su cui sia accertato un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive non conformi ai RES, gli Organi di Vigilanza Territorialmente competenti (OVT) sono chiamati a svolgere due tipi azioni:

  • Azioni di carattere amministrativo.
  • Azioni di carattere penale.

Vizi occulti e vizi palesi

  • Si può considerare vizio palese una situazione di pericolo già manifestata in fase di utilizzo dell’attrezzatura o nel corso della valutazione dei rischi della stessa.
  • Può essere definito vizio occulto una situazione di rischio determinata da difetti di progettazione e/o costruzione (imputabili al fabbricante) non riscontrabile dal datore di lavoro.

Un vizio per essere considerato occulto, non deve essere identificabile con gli strumenti dell’analisi del rischio, disponibili all’utilizzatore. Deve risultare riconducibile unicamente alle scelte costruttive del fabbricante (tipologia materiali, saldature, sistema di comandi, ecc.). Un vizio occulto non è più tale nel momento in cui il datore di lavoro viene informato dal fabbricante e/o da qualsiasi altro soggetto. Per esempio, in seguito a indagini e analisi come nel caso di inchiesta per infortunio.

Le procedure in caso di vizio occulto o di rischi gravi e immediati

In caso di situazione di rischio riconducibile a vizio occulto, dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro, il legislatore prevede la possibilità che l’organo di vigilanza possa impartire idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Nei confronti del datore di lavoro la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere:

  • eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che possono riguardare o meno l’attrezzatura);
  • organizzative;
  • procedurali, ritenute più idonee.

A seconda della gravità del rischio accertato può essere necessario, in attesa dell’adeguamento, prescrivere al datore di lavoro il divieto d’uso della macchina; fino al ripristino completo delle condizioni di sicurezza.

Nel caso di individuazione di carenze che sottopongano i lavoratori ad un rischio grave ed immediato si devono adottare da parte dell’ASL che effettua il riscontro, le misure ritenute più opportune per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori quali:

  • il sequestro preventivo;
  • la richiesta dell’elenco dei clienti delle attrezzature vendute.

Fonte: Punto Sicuro

admin