Maggio 04 2018 0Comment

Rettifica della Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti

Come già spiegato nella Circolare del 28 settembre 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativa alla Decisione 2014/955/UE in materia di classificazione dei rifiuti, la versione italiana di tale Decisione conteneva degli errori nella traduzione contenuta nella Decisione 2000/532/CE.

La competente Direzione del Ministero che si occupa dei rifiuti e dell’inquinamento ha pertanto, segnalato alla Commissione europea tutte le discrepanze ed errori presenti nella traduzione italiana della Decisione 2014/955/UE che è stata di recente rettificata/modificate/corretta.

Tra le rettifiche si segnalano quelle inerenti:
· rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali (Capitolo elenco CER 01);
· rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti (Capitolo elenco CER 02);
· rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone (Capitolo elenco CER 05);
· rifiuti dei processi chimici inorganici (Capitolo elenco CER 06);
· rifiuti dei processi chimici organici (Capitolo elenco CER 07);
· rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (Capitolo elenco CER 08);
· rifiuti dell’industria fotografica (Capitolo elenco CER 09);
· rifiuti provenienti da processi termici (Capitolo elenco CER 10);
· rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa (Capitolo elenco CER 11);
· oli esauriti e residui di combustibili liquidi (Capitolo elenco CER 13);
· rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco (Capitolo elenco CER 16);
· rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (Capitolo elenco CER 17);
· rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale (Capitolo elenco CER 19);
· rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (Capitolo elenco CER 20).

La rettifica della Decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 6 aprile 2018 e può essere consultata rettifica_regolamento_669_2008_CE.

 

barbara