Marzo 31 2020 0Comment

Regolamento Regionale (Lombardia) in merito alla Valutazione Impatto Ambientale

È stato pubblicato dul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) numero 13 datato 27 marzo 2020  il Regolamento Regionale del 25 marzo 2020 – n° 2  relativo alla “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”.

Questo regolamento, in attuazione della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n° 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) come modificata, in particolare, dall’articolo 10 della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n° 36 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) e dall’articolo 22 della Legge Regionale 4 dicembre 2018, n° 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018):

a) aggiorna la disciplina della Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n° 5 (Attuazione della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n° 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)) in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della L.R. 5/2010;

b) stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all’articolo 3, comma 5, della L.R. 5/2010;

c) stabilisce le modalità di avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 5/2010;

d) individua le modalità per l’espressione del parere della Regione nell’ambito della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio lombardo, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 5/2010;

e) disciplina le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010, nonché di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale da parte delle autorità competenti in materia di VIA individuate dall’articolo 2 della l.r. 5/2010, e, in particolare:

1) specifica le procedure per la VIA;

2) specifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA;

3) coordina e rende coerenti le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione o anche programmazione territoriale;

4) stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

barbara