Ottobre 16 2020 0Comment

REACH ecco alcune variazioni

La pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 da parte della Commissione CEE/CE avvenuta lo scorso 12 ottobre, determina i termini di aggiornamento degli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Si tratta degli obblighi dei fabbricanti o importatori di una sostanza, o degli importatori di un articolo che presenta una registrazione di una sostanza, relativi alla responsabilità di aggiornare le loro registrazioni “senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti» e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.”

Il regolamento 2020/1435 fissa i termini per gli aggiornamenti del REACH; che vengono fissati in 3 mesi per aggiornamenti di tipo amministrativo: come per esempio e modifiche dello stato giuridico o dell’identità̀ del dichiarante, della composizione della sostanza e della fascia di tonnellaggio;

e dai 6, 9 e/o 12 mesi per gli aggiornamenti più complessi come per esempio:

  • nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d);
  • nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e);
  • aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
  • modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante (art. 22 paragrafo 1, lettera b);
  • modifiche della fascia di tonnellaggio (articolo 22, paragrafo 1, lettera c);
  • modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata (22, paragrafo 1, lettera f);
  • proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach (22, paragrafo 1, lettera h);
  • modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione (art. 22, paragrafo 1, lettera i);
  • aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g);
  • altri aggiornamenti combinati

 

Queste scadenze si applicano anche alle modifiche alle sostanze precedentemente notificate ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose (NONS), che sono considerate registrate ai sensi del REACH.

 

Il regolamento di attuazione entra in vigore tra 60 giorni da oggi, quindi le aziende possono adeguarsi alle nuove tempistiche.

Ulteriore supporto è disponibile sul sito web dell’ECHA e nell’aggiornamento della guida alla registrazione, che sarà pubblicato durante la prima metà del 2021. Le aziende possono anche ottenere consigli generali sulla transizione ai servizi cloud dell’ECHA e assistenza per la migrazione dei loro set di dati alla versione più recente di IUCLID tramite l’helpdesk dell’ECHA.

barbara