Febbraio 24 2022 0Comment

Quattro riflessioni sulle variazioni del dicembre u.s. in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Mi scuso anticipatamente per la ripetitività delle comunicazioni sull’argomento; ma, l’assenza di riscontri mi preoccupa NON poco!

 

Un po’ di cronistoria!

Lo scorso anno (2021), il 21 ottobre è stato pubblicato un Decreto Legge, il numero 146 che indica:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n° 146

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n° 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.». (GU Serie Generale n° 301 del 20-12-2021)

Tale decreto legge è stato convertito in legge in data 17 dicembre 2021con la LEGGE 17 dicembre 2021, n° 215: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n° 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

 

L’articolo 13 del citato D.L. n° 146/2021, come convertito dalla Legge n° 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Quindi, possiamo dire che da dicembre u.s. esiste “IL NUOVO PREPOSTO”

La figura del preposto diventa più rilevante e definita, soprattutto in ottica di prevenzione.

Il ruolo del preposto è complicato e fondamentale, è la persona che si trova a diretto contatto con chi lavora e che ne determina i comportamenti, inoltre è il vero elemento di vigilanza diretta su luoghi, attrezzature e condotte idonee.

Con le modifiche agli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008 e, s.m.i. l’individuazione e la nomina dei preposti non sono più una facoltà, ma, un obbligo; quindi, la questione deve essere affrontata in valutazione dei rischi, anche per decidere, motivare e attribuire al datore di lavoro la responsabilità dell’eventuale mancata nomina.

 

Quindi quali solo le attività minime che deve fare IL DATORE DI LAVORO?

Seguendo pedissequamente (con un filo di interpretazione e un cucchiaino di esperienza) ciò che impone la legge:

  1. Identificare e nominare esplicitamente i preposti: sarebbe meglio non utilizzare documenti trovati ovunque, ma, fornire una descrizione dell’ambito di competenza, nonché attribuzioni, responsabilità e compiti.
  2. Fornire – con debita spiegazione se non già avvenuto – ai preposti una serie completa di informazioni sulla variazione del loro ruolo [articolo 19 comma 1 lettera f-bis)], istruzioni di lavoro e procedure, ove necessarie (consiglio se il preposto/dirigente chiede di essere formato perché non è in grado di compilare lo spazio vuoto dopo: “compilatore (nome e cognome)” attenzione alla famosa culpa in eligendo[1]!): per svolgere il ruolo senza che debbano cercare costantemente soluzioni fantasiose o modalità circensi per portare a termini gli obblighi del ruolo di preposto (vale anche per il dirigente).
  3. Stabilire modalità e flussi informativi, necessari al preposto, quando abbisogna dell’appoggio da parte della gerarchia aziendale: dirigente e Datore di Lavoro.

Il Decreto Legge, oggi legge 215/2021, ha anche variato l’allegato I al D.Lgs 81/08, s.m.i. quindi, oggi QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE?

Questo tema arriva per ultimo perché in parte conseguenza di quanto sopra, ma altrettanto sottovalutato!.

La circolare n° 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro esprime le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione, immediata, in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del D.lgs. n. 81/2008 e, s.m.i..

In sintesi, le principali condizioni per il provvedimento di sospensione sono:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  • Mancata formazione e addestramento
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. => articolo 19 comma 1 lettera f-bis!

Nella circolare ce ne sono altre otto più tecniche che mi paiono di minor interesse; inoltre, si indica che, per tutte le ipotesi di sospensione elencate, il personale ispettivo “provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria”, la revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta “alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite […], alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività”.

 

La nuova norma non si applica più in caso di reiterazione, ma, si applica SUBITO!.

 

Andiamo un po’ nei dettagli della formazione:

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato articolo 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni”.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.

Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo

una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

 

Dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’articolo 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (oggi quinquennale ma dal 30.6.2022 le regole cambiano e si riducono!) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  1. a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. c) valutazione dei rischi;
  4. d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo del 21 dicembre 2011, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell’articolo 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n° 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

 

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’articolo 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue:

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’articolo 37.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare paragrafo 10 dell’accordo n° 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).

 

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v..

 

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

 

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n° 146/2021 convertito in legge  il 17 dicembre 2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell’articolo 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.

Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 

 

[1] La scelta di un soggetto carente anche solo in uno degli aspetti necessari alla sua posizione  porterà dunque il Datore di Lavoro, o il dirigente che si è occupato della designazione, in caso di incidente ad essere chiamato in causa per “culpa in eligendo”.


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