Luglio 30 2018 0Comment

Interpello al MInistero per i Tirocini formativi c/o lavoratori autonomi. In particolare si chiede èapplicabile il solo art. 21 del testo unico sicurezza

Riportiamo qui di seguito la risposta al quesito rivolto alla commissione “Interpelli” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il quesito è stato posto dalla Provincia autonoma di Trento, riguarda gli istituti dei tirocini formativi presso datori di lavoro autonomi, non inquadrabili come datori di lavoro.

Il tema è riassumibile nella domanda se sia sufficiente l’applicazione dell’articolo 21 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (“Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”) oppure se il cosiddetto testo unico sicurezza vada applicato integralmente.

In quanto in questo secondo caso l’aggravio a carico dell’imprenditore sarebbe considerevole.

Di seguito la risposta della commissione “Interpelli” che, oltre al testo unico, chiama in causa anche articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 (“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”) dedicato in modo speciPco al versante sicurezza e salute.

Interpello n. 4/ 2018 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

La conclusione è:

Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al Pne di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla speciPca attività svolta».

interpello-dlgs-81-08-n-4-2018

barbara