Novembre 27 2020 0Comment

Il sito www.ingenio-web.it ha pubblicato un’interessate articolo sulla valutazione del rischio chimico secondo la UNI689

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Norma tecnica EN 689/2019 sul rischio chimico nel luogo di lavoro è stata pubblicata in vesione ITALIANA ed è quindi acquistabile nel sito dell’INAIL.

La norma UNI EN 689:2019 (recepimento della norma europea EN 689) ha come titolo “Atmosfera nell’ambiente di lavoro – Misura dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità con i valori limite di esposizione occupazionale”.

Si tratta di un aggiornamento che arriva oltre 20 anni dopo la prima edizione e ne modifica i contenuti, definendo una nuova strategia per effettuare misure rappresentative dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici per inalazione. Il nuovo approccio mira ad elevare il livello di affidabilità e di veridicità dei dati sperimentali.

La norma, già entrata in vigore nel luglio 2018 come UNI EN 689:2018, è stata ritirata e sostituita il 16/05/2019 ed ora è ufficialmente nota come UNI EN 689:2019. La causa del ritiro era unicamente legata a questioni di traduzione, quindi la versione 2019 non si discosta nel contenuto da quella del 2018.

L’aggiornamento  arriva oltre 20 anni dopo la prima edizione e ne modifica i contenuti, definendo una nuova strategia per effettuare misure rappresentative dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici per inalazione. Il nuovo approccio mira ad elevare il livello di affidabilità e di veridicità dei dati sperimentali.

Le principali novità della UNI EN 689:2019

La norma presenta importanti novità riguardo alla quantità di analisi chimiche da effettuare per stabilire la qualità dell’esposizione professionale dei lavoratori nonché definisce nuovi parametri per la valutazione dei risultati analitici.

Innanzitutto, prima di procedere con le misurazioni dell’esposizione professionale è necessario che un “perito” incaricato dall’azienda esegua un’approfondita “caratterizzazione di base” (valutazione dell’ambiente di lavoro, valutazione degli agenti chimici utilizzati, della tipologia di esposizione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, tipo di esposizione prevista,.. ecc.).

I risultati della caratterizzazione di base porteranno il perito ad una delle seguenti decisioni:

  1. l’esposizione è superiore ai limiti di esposizione professionale TLV (non conformità); il perito deve riferire questa situazione al datore di lavoro e consigliare un programma per ridurre le esposizioni, usando RMM (Misure di gestione del rischio), prima di effettuare monitoraggi per testare la conformità;
  2. l’esposizione è ben al di sotto ai limiti di esposizione professionale TLV (conformità); il perito decide se le misure sono necessarie o se le misure non sono necessarie e riferisce questa situazione al datore di lavoro consigliando una rivalutazione;
  3. le informazioni disponibili sull’esposizione non sono sufficienti per decidere in merito all’osservanza dei limiti di esposizione professionale TLV; il perito prosegue a sviluppare un piano di campionamento.

Una dettagliata “caratterizzazione di base” è importante per ridurre il numero di misurazioni (analisi chimiche) necessarie.

Qualora il perito ritenga necessario eseguire delle misurazioni, la norma  UNI EN 689/2019 prescrive di procedere con le seguenti modalità:

  • Si deve eseguire un “TEST PRELIMINARE” che  richiede dalle tre alle cinque misurazioni dell’esposizione sui lavoratori appartenenti a un SEG (Gruppo di Esposizione Similare: questa definizione va a sostituire il concetto di “gruppo omogeneo” stabilito dalla norma EN689/1997. Un SEG corrisponde ad “un gruppo di lavoratori con lo stesso profilo di esposizione generale per l’agente chimico in esame a causa della somiglianza e della frequenza dei compiti eseguiti, i materiali e i processi con cui funzionano e la somiglianza del modo in cui eseguono i compiti”).
  • In base ai risultati analitici del test preliminare, qualora non siano soddisfacenti a definire la conformità ai limiti di esposizione professionale, si valuta assieme al perito la necessità o meno di eseguire dei monitoraggi aggiuntivi per effettuare il “TEST STATISTICO” (richieste minimo 6 misurazioni per agente chimico; alle 3 misurazioni “minime” effettuate per il test preliminare se ne devono aggiungere come minimo altre 3).

barbara