Aprile 03 2018 0Comment

Il 6 aprile p.v. varieranno alcune sanzioni sui rifiuti. Sarà abrogato e sostituito l’articolo 260 del D.Lgs 152/06 e, s.m.i.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q) , della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

Tale decreto entrerà in vigore venerdì 06 aprile p.v..

Di interesse ambientale è solo l’articolo 3 del D.Lgs 21/2018 in quanto va a modificare – o meglio ad abrogare e sostituire – l’articolo 260 del D.Lgs 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (il cd. Testo Unico Ambientale = TUA).

Quindi da venerdì p.v. l’articolo 260 del TUA sarà sostituito dall’articolo 452 – quarterdecies del Codice Penale.

Questo precetto normativo prevede, al posto del citato articolo 260 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, s.m.i., l’articolo 452-quaterdecies  (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) a norma del quale:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice  individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

 

barbara