Aprile 09 2020 0Comment

Firmato il Decreto End of Waste relativo ai pneumatici fuori uso

Tra le principali novità operative del Decreto sulla cessazione di rifiuto degli Pneumatici fuori uso, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’8 aprile 2020, ci sono: l’obbligo per gli impianti di trattamento di dotarsi di un sistema per il lavaggio in ingresso idoneo a eliminare le impurità superficiali, l’istituzione di campionamenti e analisi sul materiale riciclato in uscita e la certificazione del produttore su ogni lotto di produzione del materiale riciclato.

Poter contare su una normativa nazionale, eliminerà le incertezze che tuttora sussistono e consentirà di superare quelle differenze che, nel regime di autorizzazioni “caso per caso” finora in vigore, potevano anche creare gap competitivi tra impianti di riciclo analoghi ma situati in Regioni o Province differenti.

I criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) è stata al centro negli ultimi mesi di un intenso dibattito, dopo la Sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare, ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un analisi caso per caso.

La Legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del d.lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), attribuendo alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.

Ora con questo Decreto che detta riferimenti comuni, gli impianti di riciclo avranno la certezza di come verrà inquadrato il materiale riciclato in uscita dall’impianto, e allo stesso tempo le aziende utilizzatrici di granulo e polverino di gomma possono contare su una certificazione di ogni singolo lotto di materiale che ne garantisce qualità, caratteristiche e sicurezza.

Nel dettaglio, il Decreto stabilisce i criteri e le condizioni specifiche, nel rispetto delle quali la gomma vulcanizzata derivante da PFU cessa di essere qualificata come rifiuto, indicando:
– la tipologia dei rifiuti cui il regolamento si applica;
– le modalità di ricevimento e accettazione dei conferimenti;
– alcune caratteristiche dell’impianto;
– le modalità di controllo e verifiche dell’output per lotti di produzione per il rilascio della dichiarazione di conformità;
– i vincoli di conservazione della documentazione e di tracciamento;
– gli impieghi consentiti e i limiti di utilizzo della Gomma vulcanizzata granulare (GVG).

Riportiamo qui di seguito l’elenco degli articoli e degli allegati che compongono il decreto:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 2 Definizioni

Capo II Disposizioni relative al mercato del ricambio
Art. 3 Obblighi dei produttori e degli importatori
Art. 4 Forme associate di gestione
Art. 5 Sistemi individuali di gestione
Art. 6 Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio
Art. 7 Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici
Art. 8 Sanzioni

Capo III Disposizioni relative al mercato di primo equipaggiamento
Art. 9 PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
Art. 10 Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali

ALLEGATO I (Articolo 3, comma 4) Suddivisione categoria e per tipologia degli pneumatici
ALLEGATO II (Articolo 3, comma 7) Modulo di comunicazione della modalità di gestione. (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO III (Articoli 3, comma 8) Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente da parte di produttori e importatori (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO IV (Articolo 3, comma 9) Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedente. (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO V (Articolo 4, comma 6) Target di raccolta dai punti di generazione degli pfu per aree geografiche
ALLEGATO VI (Articolo 4, comma 6) Requisiti minimi del progetto
ALLEGATO VII (Articolo 4, comma 10) Modulo di dichiarazione annuale di PFU RACCOLTI nell’anno solare precedente. (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO VIII (Articolo 6, comma 2) Modulo di comunicazione del contributo (ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO IX (Articolo 9, comma 11) Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita.

Il decreto è consultabile: cliccando qui

barbara