Iniziamo la newsletter riportando il link della conferenza stampa di Conte di ieri: https://youtu.be/d3PRkxAP96Q
È ufficiale il Governo ha deciso di prorogare le misure oggi in essere di contenimento del Coronavirus fino a martedì 14 aprile p.v. (escluso, ad oggi!).
IL nuovo DPCM entrerà in vigore il 04 aprile p.v. (sabato prossimo) alla scadenza del precedente DPCM; il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri CONFERMA tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali previste dal Decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che sono riportate in calce alla presente.
Sono sospesi anche gli allenamenti delle società sportive e degli atleti professionisti.
Ricordiamo qui cosa si può fare, ricordando sempre le norme base:
- Spostamenti sempre con autocertificazione
- distanza di un metro nei luoghi pubblici/aperti al pubblico.
- È vietato spostarsi in un Comune diverso da quello in cui ci si trova se non per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o motivi di salute”.
Si può uscire per fare la spesa, andare in farmacia, acquistare altri prodotti di prima necessità (anche in un altro Comune se nel proprio non è possibile e comunque giustificando il motivo).
Si può uscire per andare all’edicola e comprare i giornali.
Si può uscire per portare a spasso il cane ma rimanendo “in prossimità della propria abitazione”, per la Regione Lombardia tale distanza è di 200 m. I bambini possono uscire con uno dei due genitori ma rimanendo “in prossimità della propria abitazione”.
Il nuovo decreto conferma le limitazioni a jogging e, in generale, all’attività motoria all’aperto: si possono fare “ma da soli e in prossimità della propria abitazione”.
È vietato andare nelle seconde case. L’unica eccezione riguarda “la necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”. Rimangono in vigore le indicazioni del governo per quanto riguarda i mezzi.
In moto si può andare, ma da soli; in auto bisogna tenere il metro di distanza (dunque un passeggero oltre al guidatore, nel sedile posteriore); l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, ma sempre nella prossimità di casa propria. Sono sospese le attività di servizi di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti. Sono chiuse: palestre, piscine, sale bingo, sale giochi.
È vietato entrare nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici.
È vietata la celebrazione dei funerali. Previste limitazioni per i matrimoni.
Rimangono chiuse le discoteche, i cinema, i teatri.
Vietati gli eventi pubblici.
Sono aperti i tabaccai e i benzinai.
Sono aperti i meccanici, i ferramenta.
Sono aperti i punti di ristoro all’interno degli ospedali. “Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nei codici Ateco“. Le attività professionali non sono sospese.
Allegato 1 al DM del MISE che indica le attività che sono consentite. Rimane vigente la possibilità di inoltrare al Prefetto la richiesta di prosecuzione dell’attività per quelel società che non rientrano nei codico ATECO di cui sotto, ma, che forniscono dei componenti necessari all’attività delle attività permesse.
Allegato 1
ATECO |
DESCRIZIONE |
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
3 | Pesca e acquacoltura |
5 | Estrazione di carbone |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 |
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,
33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi itrattori |
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 | Attività dei call center2 |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese3 |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
NOTE
1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decretoministeriale.
2. Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.