Aprile 02 2020 0Comment

DPCM del 01 aprile 2020: prorogato al 13 aprile p.v. delle misure di contenimento del coronavirus

Iniziamo la newsletter riportando il link della conferenza stampa di Conte di ieri: https://youtu.be/d3PRkxAP96Q

È ufficiale il Governo ha deciso di prorogare le misure oggi in essere di contenimento del Coronavirus fino a martedì 14 aprile p.v. (escluso, ad oggi!).

IL nuovo DPCM entrerà in vigore il 04 aprile p.v. (sabato prossimo) alla scadenza del precedente DPCM; il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri CONFERMA tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali previste dal Decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che sono riportate in calce alla presente.

Sono sospesi anche gli allenamenti delle società sportive e degli atleti professionisti.

Ricordiamo qui cosa si può fare, ricordando sempre le norme base:

  • Spostamenti sempre con autocertificazione
  • distanza di un metro nei luoghi pubblici/aperti al pubblico.
  • È vietato spostarsi in un Comune diverso da quello in cui ci si trova se non per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o motivi di salute”.

Si può uscire per fare la spesa, andare in farmacia, acquistare altri prodotti di prima necessità (anche in un altro Comune se nel proprio non è possibile e comunque giustificando il motivo).

Si può uscire per andare all’edicola e comprare i giornali.

Si può uscire per portare a spasso il cane ma rimanendo “in prossimità della propria abitazione”, per la Regione Lombardia tale distanza è di 200 m. I bambini possono uscire con uno dei due genitori ma rimanendo “in prossimità della propria abitazione”.

Il nuovo decreto conferma le limitazioni a jogging e, in generale, all’attività motoria all’aperto: si possono fare “ma da soli e in prossimità della propria abitazione”.

È vietato andare nelle seconde case. L’unica eccezione riguarda “la necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”. Rimangono in vigore le indicazioni del governo per quanto riguarda i mezzi.

In moto si può andare, ma da soli; in auto bisogna tenere il metro di distanza (dunque un passeggero oltre al guidatore, nel sedile posteriore); l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, ma sempre nella prossimità di casa propria. Sono sospese le attività di servizi di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti. Sono chiuse: palestre, piscine, sale bingo, sale giochi.

È vietato entrare nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici.

È vietata la celebrazione dei funerali. Previste limitazioni per i matrimoni.

Rimangono chiuse le discoteche, i cinema, i teatri.

Vietati gli eventi pubblici.

Sono aperti i tabaccai e i benzinai.

Sono aperti i meccanici, i ferramenta.

Sono aperti i punti di ristoro all’interno degli ospedali. “Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nei codici Ateco“. Le attività professionali non sono sospese.

Allegato 1 al DM del MISE che indica le attività che sono consentite. Rimane vigente la possibilità di inoltrare al  Prefetto la richiesta di prosecuzione dell’attività per quelel società che non rientrano nei codico ATECO di cui sotto, ma, che forniscono dei componenti necessari all’attività delle attività permesse.

Allegato 1

ATECO

DESCRIZIONE

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6 Fabbricazione    di   apparecchi    per    irradiazione,    apparecchiature    elettromedicali    ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
 

33

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,

33.12.92, 33.16, 33.17)

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi itrattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20 Attività dei call center2
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese3
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decretoministeriale.

2. Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

 

Testo del DPCM del 1° aprile 2020

barbara