Ottobre 02 2019 0Comment

Aumento delle sostanze soggette ad autorizzazione per il REACH

Il regolamento REACH prevede che l’ECHA effettui i seguenti aggiornamenti:

  •  Aggiornamenti Candidate List – Lista SVHC
  • Aggiornamenti Allegato XIV – Sostanze soggette ad autorizzazione
  •  Aggiornamenti Allegato XVII – Sostanze con restrizioni

Andiamo in ordine:

L’ECHA  aggiorna l’elenco delle SVHC (vedi nota 1) – Substances of Very High Concern  “Sostanze Estremamente Preoccupanti”

  • Sostanze CMR: con effetti Cancerogeni, Mutageni, e Reprotossici (tossici per la riproduzione);
  • Sostanze PBT: Persistenti, Bio-accumulabili e Tossiche e vPvB: molto Persistenti e molto bio-accumulabili;
  • le sostanze come perturbatori del sistema endocrino o quelle aventi proprietà PBT o vPvB, diverse da quelle di cui sopra, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente (livello di preoccupazione equivalente) e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso (art. 59).

Se la sostanza è identificata come SVHC, viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate (Candidate List) ai fini della sua eventuale inclusione in Allegato XIV.

Quindi l’ECHA identifica, all’interno della Candidate List, (SVHC/Sostanze ad Alta Criticità) le sostanze prioritarie da includere nell’Allegato XIV del REACH come sostanze vietate alla commercializzazione ed uso senza autorizzazione  (“Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione”) e, quindi, raccomandi alla Commissione Europea quelle da inserire nell’allegato XIV.

I dati riportati nella tabella dell’allegato XIV sono i seguenti:

a) l’identità della sostanza;

b) la/le proprietà intrinseche della sostanza di cui art. 57 (CMR, PBT, ecc.);

c) disposizioni transitorie:

  1. data/date a partire dalle quali l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo autorizzazione («data di scadenza»);
  2. date precedenti di almeno diciotto mesi le date di scadenza, entro cui devono pervenire le domande se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o a immetterla sul mercato per determinati usi dopo le date di scadenza;

d) se del caso, i periodi di revisione per taluni usi;

e) gli eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo d’autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni.

Salvo specifiche esenzioni, le sostanze incluse nella “Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione” potranno continuare ad essere utilizzate solo dopo il benestare della Commissione Europea, previa presentazione di una “domanda di autorizzazione” da parte delle aziende interessate. La domanda, potrà essere presentata singolarmente o in gruppo, per uno o più usi, della sostanza, a partire dalla “Sunset Date .

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all’ECHA. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato socioeconomico dell’ECHA esaminano quindi ciascuna domanda ed esprimono il loro parere alla Commissione europea.

Allegato XIV: Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Fabbricanti/importatori/utilizzatori a valle

Possono presentare domanda di autorizzazione per una sostanza in relazione ad uno o più specifici usi

N.B. Tale domanda deve essere presentata prima della scadenza della «application date»

UTILIZZATORI A VALLE

possono utilizzare una sostanza inclusa nell’allegato XIV purchè  l’uso sia conforme alle condizioni previste da un’autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d’approvvigionamento

 

NOTA1

SVHC = Substances of Very High Concern: Adempimenti per Produttori/Importatori di articoli

NOTIFICA (art. 7.2)

  • La sostanza SVHC è contenuta negli articoli in quantitativi > di 1 ton/anno
  • La sostanza SVHC è contenuta negli articoli in concentrazione > 0,1 % w/w

ESENZIONE DALLA NOTIFICA (art. 7.2, 7.6)

  • Possibilità di escludere l’esposizione di persone/ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l’importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo
  • Sostanze che sono già state registrate per tale uso.

COMUNICAZIONE (art. 33)

  • Obbligo di comunicazione ai destinatari dell’articolo (distributori, utilizzatori a valle ecc.)
  • Ai consumatori su richiesta degli stessi

 

barbara