Giugno 03 2021 0Comment

Attuazione del PNRR e Sempli3cazioni: quali novità nel DL 77/2021

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 maggio u.s. contiene il Decreto Legge 77 con le misure in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (=PNRR) (che abbiamo visto nel precedente aggiornamento) e le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’attuazione degli interventi (che riguardano anche gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR).

CONTENUTO:

Il testo nella versione disponibile è costituito da 67 articoli (la bozza entrata in Consiglio ne aveva 68), divisi nelle seguenti due parti suddivise, a loro volta, nei seguenti titoli

  • PARTE I – Governance per PMRR
    • Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del pnrr  (artt. 1-11)
    • Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie  (artt. 12-16)
  • PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
    • Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17-37)
    • Titolo II – Transizione digitale (artt. 38-43)
    • Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti pnrr (artt. 44-46)
    • Titolo IV – Contratti pubblici (artt. 47-56)
    • Titolo V – Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (att. 57-59)
    • Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 60-62)
    • Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 63-67)
  •  ALLEGATO I (articolo 17)

“Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I. bis – Opere, impianti e Infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)

  • ALLEGATO II (articolo 31)

“Tabella A (Articolo 12)

  • ALLEGATO III (Articolo 35)

“Allegati alla Parte Quarta Allegato D – Elenco dei Rifiuti. Classificazione dei rifiuti.”

  • ALLEGATO IV (articolo 44)

 

EX CODICI CER OGGI EER (ELENCO EUROPEO RIFIUTI):

Il D.L. ha modificato i seguenti CER:

02: Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02.03.01: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02.04.03: fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02.05.02: fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02.06.02: rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti

02:06.03: Fanghi da trattamento in loco degli effluenti

03.02.01*: preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

04: Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile

05.01.03*: morchie da fondi di serbatoi

05.01.11*: rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

06.05: fanghi da trattamento in loco degli effluenti

07.02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

08.01.11*: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08.03.16*: residui di soluzioni per incisione

08.04.13*: fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08.04.14: fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08.04.15*: rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08.04.16: rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

09.01.01*: soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09.01.04*: soluzioni di fissaggio

10.01.13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10.02: rifiuti dell’industria siderurgica

10.03.18: rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10.04.02*: scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10.04.05*: rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10.06.02: scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10.07.02: scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10.08.08*: scorie saline della produzione primaria e secondaria

10.08.10*: scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10.08.11: scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10.08.13: rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10.09.05*: forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10.09.06: forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10.09.13*: scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10.09.14: scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10.09.15*: scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10.06.16: scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10.10.05*: forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10.10.06: forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10.10.13*: scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10.10.14: scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10.10.15*: scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10.10.16: scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10.11.09*: residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10.11.10: residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10.11.13*: fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10.11.14: fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10.11.16: rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10.11.19*: rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10.11.20: rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10.12.01: residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10.13.01: residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10.13.06: polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10.13.09*: rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto

10.13.10: rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

11.02.02*: fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

  1. Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12.01.03: limatura e trucioli di metalli non ferrosi

12.01.06*: residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

12.01.07: residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

13.02.04*: oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13.02.05: oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13.02.06*: oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

1302.07*: oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13.04.01*: oli di sentina da navigazione interna

13.04.02*: oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13.04.03*: oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13.05.06*: oli prodotti da separatori olio/acqua

13.95.07*: acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13.05.08*: miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13.07: residui di combustibili liquidi

13.07.02*: benzina

13.08.01*: fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione

14.06: rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

15.01.05: imballaggi compositi

16.01.16: serbatoi per gas liquefatto

16.02: rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16.05: gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16.07: rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16.08.04: catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

16.10.01*: rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16.10.02: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01

16.11: rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

1611.01*: rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16.11.03*: altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16.11.04: altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

17: Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17.01.06*: miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17.01.07: miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17.05: terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17.05.05*: materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17.05.06: materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

19.01.15*: polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19.02: Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19.02.03: rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolos

19.02.04*: rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19.08.01: residui di vagliatura

19.08.02: rifiuti da dissabbiamento

19.08.07*: soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19.11: Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19.11.07*: rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19.12.201: rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19.13.07*: rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19.13.08: rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20.01.40: Metalli

 

PRINCIPALI CONTENUTI:

Struttura della Governance del PNRR

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è articolata su più livelli.

 

Responsabilità di indirizzo

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

 

La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.

Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Viene istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.

La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.

Presso la Presidenza viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile.

Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi

 

Monitoraggio e rendicontazione

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.

Inoltre, presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

 

Realizzazione degli interventi

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

 

Poteri Sostitutivi

In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti.

In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR.

 

Semplificazione procedure e rafforzamento capacità amministrativa

Il decreto prevede, inoltre, interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.

 

Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Riduzione dei tempi: sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.

Commissione speciale VIA

E’ istituita una apposita commissione tecnica per la VIA. La commissione è composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro. Lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva.

Potere sostitutivo: è previsto l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.

Soprintendenza speciale: per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.

 

Fonti rinnovabili

Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.

 

Superbonus

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Superbonus: No alberghi, si CILA

Il superbonus al 110% salta per “gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2”, ossia per la categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro) che sembravano essere compresi nel decreto, mentre viene esteso a case di cura ed ospedali, poliambulatori, Case di cura ed ospedali, Collegi e convitti, ovvero per i proprietari di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Previsto un accesso semplificato per usufruire del beneficio fiscale del Superbonus 110%, ovvero attraverso la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Gli interventi relativi, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

 

Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante

Questo pacchetto di misure riguarda taluni progetti: l’alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, l’alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della linea Verona-Brennero, la diga foranea di Genova, la diga di Campolattaro a Benevento, la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio e il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.

Per assicurare una procedura veloce è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

 

Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR

Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno e da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso.

 

Subappalto

Dalla data di entrata in vigore del decreto:

  • fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;

il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

 

Dibattito pubblico

Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.

 

Appalto integrato

Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

 

Inserimento al lavoro di donne e giovani

Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

 

Trasparenza e pubblicità degli appalti

Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione tecnica adeguata.

 

Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti

Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

 

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Il decreto legge individua più puntualmente le competenze e le attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) eliminando possibili interferenze o sovrapposizioni con le attività per la sicurezza svolte dai concessionari o dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare, ANSFISA adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il 2021 entro il 31 agosto, il programma annuale di vigilanza sulle condizioni di sicurezza di strade e autostrade, svolge attività ispettiva per la verifica della manutenzione da parte dei confessionari, effettua verifiche a campione sulle infrastrutture.

 

Fibra ottica e reti di comunicazione elettronica

Si semplifica il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.

 

Superamento del divario digitale

Al fine di agevolare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale.

È potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse.

 

 

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