Gennaio 31 2019 0Comment

APPARECCHI A PRESSIONE TUBAZIONI: Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL ha pubblicato il documento dal titolo “Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.

Il documento inizia introducendo proprio il d.m. 11 aprile 2011 sottolineando che questi disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione individuate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08.

Ora la competenza della prima verifica periodica è in capo all’INAIL stesso mentre, per quanto riguarda le verifiche successive, il Datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle ASL o ad altri soggetti abilitati. A far data dal 23 Marzo 2012 invece, le verifica deve essere richiesta all”Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

Secondo quanto riportato all’interno del d.m. 11 aprile 2011, il Datore di Lavoro proprietario di un’attrezzatura o di un insieme a pressione deve necessariamente:

  • comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio. se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio il datore di lavoro dovrà richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII del d.lgs. n. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
  • comunicare all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata.

Campo d’applicazione ed esclusioni

secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche le tubazioni di cui all’allegato VII del D.L.gs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste dal D.M. 329/04. Quest’ultimo esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’as- soggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:

• le tubazioni già escluse dal campo di applicazione del D.L.gs 93/20003 e s.m.i.;
• le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
• le tubazioni o gli insiemi di tubazioni previsti dall’articolo 3, comma 3 del D.L.gs. 93/2000 e s.m.i.;
• le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite dell’impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
• le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria;
• i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in liquidi compressione non superiore a 0,5 bar;
• le tubazioni con DN4 minore o uguale a 80;
• le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione dello stesso D.M. 329/04.

barbara