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Settembre 12 2020 0Comment

Aggiornamenti in merito al COVID-19

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 settembre 2020 n° 62 il decreto legge con Disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.I provvedimenti sono raccolti dal Governo nel comunicato stampa del 3 settembre.

Ecco i contenuti in estrema sintesi:

  • risorse da canoni di locazione a disposizione di Inail da utilizzare per adattamento e noleggio strutture temporanee per le scuole;
  • 25 milioni delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n° 124 a supporto degli enti locali per adeguamento spazi;
  • smart working e congedi speciali per i lavoratori in caso di figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria;
  • Regioni e Province autonome potranno utilizzare per il trasporto pubblico i fondi del decreto 14 agosto 2020, n° 104, relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 223 8 settembre 2020 il 8 settembre 2020, n°  111 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trasporto pubblico e scolastico. Utilizzo di finanziamenti fino a 300 milioni di euro da le risorse dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n° 104 per “servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento”, “ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità”. Le Regioni potranno attivare servizi aggiuntivi fino al 50% delle risorse.

Fino a 150 milioni per il trasporto scolastico comunale nel limite per ogni comune dle 30% sulle risorse risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Scuole. 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021 per gli spazi scolastici. 10 milioni di euro per ciascun anno dal Miur per gli enti locali per l’adeguamento degli spazi.

Lavoro agile e congedo per figli in quarantena per motivi scolastici. Fino al 31 dicembre 2020. Lavoro agile possibile per un lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo di quarantena di un figlio minore di 14 anni. Astensione dal lavoro possibile per uno dei genitori in maniera alternata “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile”. In questi casi indennità al 50% della retribuzione, contribuzione figurativa. Limite di spesa Inps 2020 1,5 milioni di euro.

“Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge alcuna attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di fruire di alcuna delle predette misure”.


RIPORTIAMO ANCHE L’ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N° 604 DEL 10.09.2020

Il 10 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604, che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre.

È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il DPCM del 7 settembre, inoltre, conferma l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:

L’Ordinanza n. 604, inoltre, aggiorna le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività.  A questa pagina è possibile consultare le linee di indirizzo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Con il DPCM del 7 settembre 2020, inoltre:

  • è consentito l’ingresso in Italia di persone anche non conviventi con cui c’è una “comprovata e stabile relazione affettiva”. Per ulteriori informazioni sugli ingressi in Italia vedere il paragrafo dedicato in basso,
  • è confermata la sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso,
  • vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale (Allegato 15) e per il trasporto scolastico (Allegato 16).

ORDINANZA N° 604 del 10 settembre 2020Allegato 1 ALL’ORDINANZA N° 604 del 10 settembre 2020

 

barbara