Novembre 18 2018 0Comment

LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA VERIFICA SCENARI ESPOSIZIONE (SE) SECONDO IL REACH

La Regione Lombardia con il Decreto n. 10838 del 25 luglio 2018 ha approvato le Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH).
Il documento della Regione Lombardia è stato elaborato dal Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico e ha la finalità di fornire agli operatori del controllo e alle  imprese  uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza  ai sensi del Regolamento (CE) n. 190712006 (REACH).
Le linee guida sono  rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si RICORDA  alle aziende sia con ruolo di Distributore  di sostanze sia come semplici utilizzatori a valle, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento.
Ai sensi dell’allegato l del REACH (par. O.7) uno SE è l’insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l’esposizione delle persone e dell’ambiente.
Anche se gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH per gli utilizzatori di sostanze chimiche non rientrano nella principale finalità di questa guida, si ricorda che gli Utilizzatori a valle sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie  condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione. Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione  e  si intende  proseguire  con l’uso  non  identificato dai propri fornitori, occorre  predisporre  una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall’articolo 37 par. 4 del REACH. Si sottolinea che il rispetto degli scenari di esposizione non esonera dall’ottemperanza degli obblighi dettati dal D.L. gs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, che potrebbero risultare anche più restrittivi. Si raccomanda agli Utilizzatori a valle di comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati fomiti, cosicome prescritto dall’articolo 34 del REACH.
Gli SE costituiscono un estratto della relazione sulla sicurezza chimica (CSR, Chemical Safety Report), che il dichiarante elabora  nel processo  di registrazione della  sostanza. Gli scenari di esposizione  contengono le informazioni prescritte dall’allegato l del Regolamento REACH.
Relativamente al formato, il Regolamento REACH non prevede una struttura standard obbligatoria per lo scenario espositivo.
Il documento permette di controllare gli scenari di esposizione in termini di completezza e coerenza con la SDS. Le colonne N/A e N/C permettono di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”. Nella colonna “Commenti/Riferimenti normativi” sono riportate le disposizioni previste dal regolamento Reach (in celle a doppio bordo) e le raccomandazioni presenti nelle linee guida deii’ECHA.

VI RICORDIAMO QUANDO DEVE ESSERE FORNITO UNO SCENARIO DI ESPOSIZIONE DI UNA SOSTANZA

Ai sensi dell’articolo 14 e dell‘articolo 62 del Regolamento REACH la fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una SDS è obbligatoria per una sostanza che:

a) è stata registrata per una fascia di tonnellaggio ≥ 10 t/anno e
b) che risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP (ad eccezione di specifiche classi di pericolo riportate nella colonna “Commenti/riferimenti normativi” a pag. 3) o che è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all’allegato 13 del REACH.

Gli scenari di esposizione non sono previsti per sostanze non soggette a registrazione o che non richiedono un relazione sulla sicurezza chimica.

La fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una SDS non è quindi prevista:

– per le sostanze registrate come intermedi isolati in sito o intermedi isolati e trasportati;
– per le sostanze a scopo di ricerca orientata ai prodotti e ai processi e di ricerca e sviluppo, anche se le sostanze sono prodotte/importate in quantitativi ≥ 10 t/anno;
– quando l’uso specifico della sostanza è già disciplinata da legislazione più specifica (ad esempio biocidi, fitosanitari, prodotti farmaceutici);
– se la sostanza è un polimero in quanto esentato da registrazione;
– se la sostanza è ELINCS o NONS (ovvero notificata in base alla Dir.67/548/CEE e inserita nella lista europea delle sostanze chimiche notificate) a meno che non venga effettuato l’aggiornamento del dossier di registrazione ad esempio aggiornamento della fascia di tonnellaggio superiore a 10 t/anno.

Quindi si riporta, qui di seguito, la struttura Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006:
Introduzione
Quando deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza
Verifica dei requisiti generali degli scenari di esposizione allegati alla SDS di una sostanza
Controllo delle sezioni di uno specifico scenario di esposizione
1. Titolo dello scenario d’esposizione e titolo breve strutturato
2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio
3. Informazioni sull’esposizione stimata
4. Guida per gli utilizzatori a valle (DU)

 

barbara